Cassazione Civile, Ordinanza n. 34625/2024 del 27/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva emesso un accertamento nei confronti del contribuente per l'anno d'imposta 2005, ritenendo esistente un maggior reddito sulla base di anomalie nell'annotazione delle spese del personale dell'impresa individuale e della presunta incompatibilità tra il reddito dichiarato e gli incrementi patrimoniali rilevati. La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente, ma la CTR, su appello dell'Ufficio, aveva riformato la decisione e confermato la pretesa tributaria. In cassazione il contribuente ha proposto cinque motivi: il primo denunciava nullità della sentenza per motivazione apparente; gli altri motivi sono stati indicati come assorbiti in conseguenza dell'accoglimento del primo; con il quinto motivo si deduceva inoltre violazione del contraddittorio preventivo, in relazione agli artt. 12 L. 212/2000 e 6 CEDU.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo la motivazione della sentenza di appello solo apparente perché non consentiva di ricostruire l'iter logico seguito per ritenere legittimo l'accertamento induttivo e non esaminava in concreto le difese e la prova addotta dal contribuente. Ha respinto il quinto motivo, affermando che in via generale non sussiste un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo per i tributi non armonizzati e che, nel caso concreto, il contraddittorio risultava comunque instaurato anche per la ripresa IVA. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione staccata di Foggia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
non sussiste un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo per tutti i tributi; il profilo viene in rilievo, secondo l'orientamento richiamato, soprattutto per i tributi armonizzati.
art. 6 CEDU
richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sul contraddittorio; la Corte non ravvisa violazione nel caso concreto.
Accertamento induttivo
la sentenza di merito deve spiegare in modo intelligibile i presupposti fattuali e logici che giustificano il ricorso alla ricostruzione induttiva del reddito.
Massime di principio
- La motivazione è apparente quando non consente di ricostruire l'iter logico-giuridico seguito dal giudice, perché si limita a formule generiche o a un'esposizione dei fatti senza spiegare le ragioni della decisione.
- In tema di accertamento induttivo del reddito, il giudice di merito deve indicare quali elementi fattuali fondino la ripresa e deve confrontarsi con le specifiche difese del contribuente e con gli elementi da questi addotti in prova contraria.
- La censura di violazione del contraddittorio preventivo non è fondata, in via generale, per i tributi non armonizzati; per i tributi armonizzati il contraddittorio va garantito anche negli accertamenti a tavolino, salvo verifica della prova di resistenza.
- Quando il giudice di merito accerti in fatto che il contraddittorio è stato comunque instaurato, tale accertamento non è di regola rivedibile in sede di legittimità se non nei limiti consentiti dal giudizio di cassazione.
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