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Ordinanza

Ordinanza n. 10840/2026 - Roma, Sezione 4

per l'annullamento - del decreto di revoca n. 1884 del 13-06-2023 con cui è stata revocata l’agevolazione – Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia - concessa con decreto direttoriale del 7 dicembre 2017– Istanza ZFUSCI_00005537 – CUP: B14F17002710001 – RNA-COR: 160213, riguardante l’esonero dall’imposta sui redditi e dal versamento dei contributi previdenziali – periodi d’imposta dall’anno 2017 all’anno 2023, dell’importo di € 100.000,00 con obbligo di restituzione dell’agevolazione utilizzata di € 43.672,16; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale al provvedimento impugnato.

Giustizia amministrativa202412478

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto ministeriale di revoca dell’agevolazione Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia, con obbligo di restituzione dell’importo utilizzato

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ha impugnato il decreto ministeriale di revoca dell’agevolazione concessa ai sensi dell’art. 46 del d.l. n. 50 del 2017, relativa all’esonero dall’imposta sui redditi e dal versamento dei contributi previdenziali per gli anni d’imposta dal 2017 al 2023. La revoca è stata motivata dall’accertata inattività della società dal 5 giugno 2019, ritenuta incompatibile con il requisito dello svolgimento dell’attività d’impresa all’interno della Zona Franca Urbana previsto dall’art. 3, comma 1, lett. c), del decreto interministeriale 10 aprile 2013. Dagli atti camerali risulta che l’attività originaria di carrozzeria e soccorso stradale è cessata il 5 giugno 2019, che dal 1° gennaio 2020 è stata denunciata l’attività di locazione immobiliare di beni propri e che dal 23 maggio 2022 è stata riavviata l’attività di carrozzeria quale attività principale. Il TAR, non disponendo allo stato di elementi sufficienti per verificare l’effettiva continuità e natura dell’attività economica svolta nel periodo rilevante, ha ritenuto necessario acquisire la documentazione istruttoria utilizzata dal Ministero e ulteriori chiarimenti sulla decorrenza dell’agevolazione, sui periodi di effettiva fruizione e sugli importi erogati o compensati.

La decisione

Il TAR non ha ancora deciso nel merito la legittimità della revoca. Ha disposto incombenti istruttori a carico dell’Amministrazione, ordinando il deposito, entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, della documentazione istruttoria richiamata nel provvedimento impugnato, con particolare riferimento ai registri IVA e alle fatture attive degli anni 2019, 2020 e 2021, nonché a bilanci, libri e registri contabili, visure camerali e catastali, contratti e ogni altro documento utile a verificare la continuità e la natura dell’attività economica svolta. Ha inoltre richiesto una relazione ministeriale sulla decorrenza originaria dell’agevolazione, sui periodi di effettiva fruizione e sugli importi erogati o compensati per ciascun periodo d’imposta, con specifico riferimento ai periodi anteriori alla cessazione dell’attività originaria e a quelli successivi alla modifica dell’attività. La trattazione è stata rinviata all’udienza pubblica del 4 novembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 46 d.l. n. 50/2017

    Costituisce la base normativa dell’agevolazione concessa alla società nell’ambito della Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia.

  • art. 3, comma 1, lett. c), decreto interministeriale 10 aprile 2013

    Prevede, secondo quanto indicato nell’ordinanza, il requisito dello svolgimento dell’attività d’impresa all’interno della Zona Franca Urbana, ritenuto dal Ministero non soddisfatto a causa dell’inattività accertata dal 5 giugno 2019.

Massime di principio

  • Quando la legittimità della revoca di un’agevolazione dipende dall’effettiva continuità e natura dell’attività economica svolta dal beneficiario, il giudice può acquisire d’ufficio la documentazione contabile, fiscale, camerale e contrattuale necessaria a verificare concretamente tale presupposto.
  • In una controversia sulla revoca di un beneficio fruito per più periodi d’imposta, l’Amministrazione deve chiarire la decorrenza dell’agevolazione, i periodi di effettiva fruizione e gli importi erogati o compensati per ciascun periodo, distinguendo le annualità anteriori e successive alla modifica o cessazione dell’attività originaria.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiIstruttoria processuale
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

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