Cassazione Civile, Ordinanza n. 18260/2026 del 06/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (socio)
La controversia
La controversia nasce dal recesso esercitato da un fondo di investimento, titolare di 105.000 azioni di una banca popolare, in occasione della trasformazione dell’ente in società per azioni. La banca aveva determinato il valore di liquidazione delle azioni in euro 7,28, ma aveva poi limitato il rimborso di parte dei titoli invocando la disciplina speciale dell’art. 28, comma 2-ter, t.u.b. e della circolare di Banca d’Italia n. 285/2013, richiamando esigenze prudenziali e di computabilità delle azioni nel patrimonio di vigilanza. Il socio ha sostenuto che la limitazione fosse illegittima perché fondata su una soglia floor arbitraria e non necessaria, con violazione del diritto di recesso e dei parametri costituzionali invocati; ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità della condotta bancaria, il pagamento del valore delle azioni non rimborsate e il risarcimento del danno, anche da ritardo. In Cassazione ha dedotto: (1) violazione degli artt. 1218 e 2043 c.c. per avere la Corte d’appello subordinato l’esame dell’illecito alla prova del danno; (2) violazione degli artt. 100, 112 e 276 c.p.c. per avere la Corte dichiarato assorbita la questione sull’illegittimità della soglia di limitazione e le domande conseguenti; (3) erronea esclusione del danno da perdita di chance, sostenendo che il pregiudizio derivasse già dalla illegittima limitazione del diritto al disinvestimento; (4) violazione dell’art. 345 c.p.c. per la tardività ritenuta su documenti relativi alla successiva cessione delle azioni; (5) omesso esame del fatto decisivo costituito dal delisting della banca; (6) violazione dell’art. 112 c.p.c. per mancata pronuncia su domande, eccezioni e istanze istruttorie ulteriori. La banca ha resistito, sostenendo anche l’inammissibilità di alcuni motivi per asserita genericità.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo, il secondo, il terzo e il sesto motivo, dichiarando assorbiti il quarto e il quinto. Ha cassato la sentenza della Corte d’appello di Milano e ha rinviato la causa alla medesima Corte, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto errata la decisione di merito nella parte in cui aveva escluso il danno solo perché il socio non aveva venduto subito le azioni: il risarcimento, invece, può sorgere anche senza dismissione del titolo, dovendo essere calcolato sulla differenza tra valore di liquidazione fissato dalla banca e valore di mercato al momento della condotta limitativa, con eventuale compensatio lucri cum damno per i successivi rialzi. Inoltre, la Corte ha censurato l’assorbimento della questione relativa all’an debeatur, poiché il tema dell’illegittimità della limitazione del rimborso doveva essere esaminato autonomamente. È stato enunciato un principio di diritto per il giudice di rinvio.
Norme richiamate
È richiamato come norma sulla responsabilità da inadempimento, ma la Corte precisa che l’esistenza dell’illecito non può essere elisa solo perché il danno non sia stato ancora provato nelle modalità ritenute dalla Corte territoriale.
È richiamato come base della responsabilità aquiliana; la Corte afferma che la tutela risarcitoria presuppone la verifica dell’illiceità della condotta e non può essere esclusa in via automatica per mancata dismissione del titolo.
La Corte esclude che mancasse l’interesse ad agire per l’accertamento dell’illegittimità della condotta bancaria, ove tale accertamento fosse funzionale alle domande risarcitorie.
È richiamato per affermare che il giudice non può omettere di pronunciarsi sulle domande e questioni ritualmente proposte, quando non siano realmente assorbite.
Il principio dell’ordine di trattazione delle questioni non impedisce al giudice di decidere sulla base della ragione più liquida, ma l’assorbimento è censurabile se la questione ritenuta assorbente non lo è davvero.
Richiamato in relazione alla tardività della produzione documentale in appello; la censura resta assorbita.
È il parametro per la determinazione del valore di liquidazione delle azioni in caso di recesso, assunto come base del confronto con il valore di mercato ai fini del danno.
È richiamato nel quadro della procedura di collocamento sul mercato delle azioni non rimborsate e di loro eventuale rientro nella disponibilità della banca.
Consente, nei casi previsti e secondo la disciplina della Banca d’Italia, di limitare o rinviare il rimborso delle azioni del socio recedente per esigenze prudenziali e di computabilità nel patrimonio di vigilanza; la sua applicazione concreta è sindacabile dal giudice.
È richiamato per la trasformazione della banca popolare in società per azioni al superamento della soglia patrimoniale prevista dalla norma.
Il danno risarcibile comprende perdita subita e mancato guadagno solo se conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento; la Corte lo usa per escludere il ristoro del mero deprezzamento successivo non causalmente collegato in modo diretto.
È evocato come base del diritto di recesso esercitato dal socio in occasione della trasformazione societaria.
art. 42 Cost.
Richiamato dalla parte ricorrente a sostegno della tesi dell’illegittimità della compressione del diritto di recesso; la Corte non fonda la decisione su questa norma.
art. 47 Cost.
Richiamato dalla parte ricorrente a sostegno della tutela del risparmio e della critica alla limitazione del rimborso; non è norma decisiva nella ratio della sentenza.
art. 24 Cost.
È richiamato come fondamento del principio di economia processuale e del diritto di difesa, in collegamento con la ragione più liquida.
art. 111 Cost.
È richiamato per il principio di ragionevole durata del processo e per giustificare la decisione secondo la ragione più liquida.
reg. (UE) n. 241/2014, art. 10, par. 3
È richiamato come fonte della disciplina prudenziale recepita dalla Banca d’Italia sulle modalità di valutazione della limitazione del rimborso.
Circolare Banca d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013
È richiamata come disciplina attuativa che consente alla banca di limitare o rinviare il rimborso secondo parametri prudenziali.
Massime di principio
- Nel caso di recesso del socio da una banca popolare o cooperativa trasformata in società per azioni, la legittimità della limitazione del rimborso va verificata in concreto alla luce delle esigenze prudenziali e dei parametri della vigilanza, ed è sindacabile in giudizio.
- Se il rimborso delle azioni del recedente è illegittimamente limitato, il danno risarcibile non richiede necessariamente la successiva vendita dei titoli a prezzo deteriorato: può essere liquidato come differenza tra il valore di liquidazione dovuto e il valore di mercato delle azioni al momento della condotta limitativa.
- La perdita di chance non è il paradigma corretto quando il recesso è già stato validamente esercitato e il socio ha diritto al rimborso: in tal caso il pregiudizio consiste nella mancata immediata liquidazione alle condizioni dovute, non nella mera perdita di un’opportunità eventuale.
- Il deprezzamento successivo delle azioni non integra automaticamente il danno risarcibile se non è conseguenza immediata e diretta della condotta; il risarcimento va comunque ridotto o escluso quando il successivo andamento del titolo comporti un vantaggio compensabile.
- Il giudice non può dichiarare assorbita la questione dell’illegittimità della limitazione del rimborso quando tale questione è decisiva per l’an debeatur e non è realmente superata dalla sola contestazione del quantum.
- Nel ricorso per cassazione, l’omessa indicazione puntuale della norma violata non comporta inammissibilità se le argomentazioni consentono comunque di individuare con chiarezza il principio di diritto denunciato come violato.
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