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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36015/2026 del 13/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato ha proposto ricorso per cassazione contro l’ordinanza della Corte d’appello di Bologna che aveva dichiarato inammissibile, per mancata allegazione della dichiarazione o elezione di domicilio, l’appello avverso la sentenza del Tribunale di Parma. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo di avere depositato l’elezione di domicilio su un foglio separato allegato all’atto di appello e che il mancato rinvenimento nel fascicolo non fosse a lui imputabile. Ha inoltre sostenuto che nell’intestazione dell’impugnazione era indicata la propria residenza, coincidente con il domicilio dichiarato. Il Procuratore generale ha concluso per l’accoglimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto non documentato il vizio processuale dedotto: dal rapporto di trasmissione del deposito telematico dell’appello risultava allegata soltanto la nomina con procura speciale, mentre l’elezione di domicilio risultava depositata tra gli allegati al ricorso per cassazione. Ha inoltre escluso che la mera indicazione del luogo di residenza nella nomina del difensore e nella procura speciale potesse sostituire l’elezione di domicilio, poiché non esprime la necessaria volontà di ricevere le notificazioni in quel luogo.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1-ter, c.p.p.

    La mancata allegazione dell’elezione di domicilio non può essere superata dall’indicazione, nella nomina del difensore e procura speciale, del luogo di residenza del ricorrente, trattandosi di una indicazione che non implica alcuna manifestazione di volontà, necessaria ai fini dell’elezione di domicilio, in merito al luogo ove si intende ricevere le notificazioni.

    La sola indicazione della residenza nella nomina del difensore e nella procura speciale non vale come elezione di domicilio: occorre una manifestazione di volontà specifica circa il luogo in cui si intendono ricevere le notificazioni.

Massime di principio

  • La deduzione in cassazione di un vizio processuale relativo alla mancata considerazione di un documento allegato all’impugnazione deve essere documentata; se il rapporto di trasmissione del deposito telematico attesta l’invio di soli altri allegati, il vizio dedotto non può ritenersi dimostrato.
  • La mera indicazione della residenza dell’imputato nella nomina del difensore o nella procura speciale non equivale a elezione di domicilio, perché non manifesta la volontà di ricevere le notificazioni in quel luogo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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