Sentenza n. 243/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento dei seguenti atti: 1) il decreto n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, a firma del Capo Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria – Direzione generale del Personale – Ufficio VII Disciplina – Corpo di Polizia penitenziaria; 2) la contestazione disciplinare, datata -OMISSIS-, notificata il 19.12.2022, a firma del -OMISSIS- presso la Casa circondariale di -OMISSIS- - Provveditorato regionale per la -OMISSIS-del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria; 3) la deliberazione (completa di motivazioni) dell’-OMISSIS-, adottata dal Consiglio centrale di disciplina del Corpo di Polizia penitenziaria, a seguito di trattazione orale, come da verbale del -OMISSIS-, nonché la precedente relazione del -OMISSIS-, datata -OMISSIS-, e la nota prot.-OMISSIS- del -OMISSIS-, a firma del Direttore dell’Ufficio disciplina, presso la Direzione generale del Personale e delle Risorse; 4) ogni ulteriore ed eventuale provvedimento, anche dagli estremi sconosciuti, con cui si è proceduto alla comminazione della sanzione disciplinare, a carico della ricorrente; 5) per quanto occorrer possa, tutte le operazioni compiute, i verbali e le valutazioni espresse con cui si è proceduto alla comminazione della sanzione disciplinare a carico della ricorrente; 6) ogni altro atto e provvedimento presupposto, preliminare, consequenziale e comunque connesso, ancorché incognito, lesivo degli interessi della ricorrente; nonché per l’accertamento e la declaratoria del diritto o interesse legittimo della ricorrente all’annullamento del provvedimento sanzionatorio della censura, a lei inflitto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sanzione disciplinare della censura irrogata per una presunta denigrazione dell'Amministrazione, collegata a frequenti conversazioni telefoniche con la fidanzata di un ex detenuto collaboratore di giustizia
Esito
Favorevole al ricorrente (agente di polizia penitenziaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto del Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria che le ha irrogato la censura, unitamente agli atti del procedimento disciplinare, contestando: l'incompetenza dell'organo sanzionatorio e la violazione degli artt. 2, 14 e 15 d.lgs. n. 449/1992; il difetto di istruttoria, per non avere ascoltato i collaboratori indicati nelle difese e per non avere acquisito i tabulati telefonici; il travisamento dei fatti e la violazione degli artt. 5 e 17 d.lgs. n. 449/1992, dell'art. 10, comma 2, d.P.R. n. 82/1999 e della l. n. 395/1990, poiché le conversazioni non avrebbero integrato denigrazione dell'Amministrazione né altra infrazione tipizzata; il difetto di motivazione, anche per il richiamo per relationem alla deliberazione del Consiglio centrale di disciplina, in violazione dell'art. 3 l. n. 241/1990; la violazione del diritto di difesa, degli artt. 4 e 24 Cost. e dell'art. 11 d.lgs. n. 449/1992, perché la responsabilità era stata affermata per una condotta diversa da quella oggetto di contestazione; infine, la violazione dei principi di buona amministrazione, collaborazione, buona fede e correttezza. L'addebito originario riguardava la denigrazione dell'Amministrazione o dei superiori, prevista dall'art. 5, comma 3, lett. g), d.lgs. n. 449/1992. Il Consiglio centrale di disciplina aveva escluso la pertinenza della contestazione di denigrazione, aveva rilevato carenze istruttorie e l'inattendibilità di alcune fonti, ma aveva comunque ritenuto sussistente una generica condotta non conforme a opportunità, correttezza e qualifica rivestita, proponendo la derubricazione in censura.
La decisione
Il ricorso è stato accolto e gli atti impugnati sono stati annullati. Il TAR ha rilevato anzitutto una radicale incoerenza tra la contestazione originaria e la motivazione del provvedimento finale: esclusa la denigrazione dell'Amministrazione, l'organo disciplinare ha enucleato una diversa condotta, fondata su generiche ragioni di opportunità e correttezza, mai contestata all'interessata. Tale mutamento ha compromesso il diritto di difesa e non può essere giustificato come semplice derubricazione, anche perché non erano stati individuati né i presupposti fattuali della sanzione maggiore né quelli della sanzione minore. Il giudice ha inoltre ravvisato un palese difetto di istruttoria, poiché non sono stati ascoltati i collaboratori indicati nella memoria difensiva e non sono stati acquisiti i tabulati telefonici richiesti. Ha evidenziato anche un vizio sostanziale: l'intrattenersi in conversazione con detenuti o loro congiunti non risultava tipizzato come illecito disciplinare e non era stata chiarita la sua riconducibilità a uno specifico dovere normativo. La motivazione relativa alla condotta non consona alla qualifica è stata ritenuta generica, non spiegando quale comportamento fosse concretamente biasimevole né quale incidenza avesse sul decoro della funzione. Inoltre, la conversazione riguardava la fidanzata di un ex detenuto, non un familiare di un detenuto, e la chiamata era stata ricevuta dalla ricorrente. Il TAR ha quindi ravvisato insussistenza del fatto materiale contestato, difetto di istruttoria, carenza di motivazione e violazione del diritto di difesa, assorbendo le ulteriori censure. Le spese sono state compensate per la particolarità della controversia.
Norme richiamate
art. 5, comma 3, lett. g), d.lgs. n. 449/1992
denigrazione dell’Amministrazione o dei suoi superiori
La fattispecie richiede la precisa individuazione di una condotta riconducibile alla denigrazione dell'Amministrazione o dei superiori; non è sufficiente qualificare genericamente il comportamento come biasimevole.
art. 2, lett. c), d.lgs. n. 449/1992
La sanzione della censura non può essere irrogata sulla base di una generica derubricazione, in assenza di una condotta concretamente accertata e riconducibile a una fattispecie disciplinare.
art. 10, comma 2, d.P.R. n. 82/1999
il personale, anche fuori servizio, mantiene una condotta conforme alla dignità delle proprie funzioni
Il dovere generale di mantenere una condotta conforme alla dignità delle funzioni non esonera l'Amministrazione dall'individuare concretamente il comportamento lesivo e dal collegarlo a una violazione disciplinare tipizzata.
La motivazione del provvedimento disciplinare deve chiarire il comportamento ritenuto illecito, la sua rilevanza disciplinare e le ragioni della sanzione; un generico richiamo a opportunità, correttezza o decoro della funzione non è sufficiente.
Il procedimento disciplinare deve rispettare il contraddittorio e il diritto di difesa; non è consentito sanzionare l'incolpato per una condotta diversa da quella contestata.
La facoltà di prendere visione degli atti e di presentare giustificazioni costituisce garanzia effettiva del diritto di difesa nel procedimento disciplinare.
Il potere di derubricare l'addebito non consente di introdurre, in sede decisoria, una diversa condotta non contestata né di applicare una sanzione priva di adeguata base fattuale e normativa.
Le condotte disciplinarmente rilevanti devono essere ricondotte alle fattispecie previste dalla disciplina applicabile; non è sufficiente una valutazione generica di sconvenienza del comportamento.
Massime di principio
- Nel procedimento disciplinare l'amministrazione non può sostituire, nel provvedimento finale, l'addebito contestato con una diversa condotta fondata su generiche ragioni di opportunità, correttezza o decoro: il mutamento incide sul diritto di difesa e vizia la sanzione.
- La derubricazione dell'addebito è ammissibile solo quando restino invariati i fatti contestati e sia individuabile una precisa fattispecie disciplinare applicabile; essa non può supplire all'assenza dei presupposti della sanzione né introdurre una responsabilità mai contestata.
- Il provvedimento disciplinare deve indicare con precisione il comportamento ritenuto illecito, la norma violata, la sua concreta rilevanza disciplinare e le ragioni della sanzione; formule generiche riferite a opportunità, correttezza o conformità alla qualifica non soddisfano l'obbligo di motivazione.
- L'organo disciplinare deve svolgere un'istruttoria effettiva sulle circostanze controverse, esaminando le fonti di prova indicate dall'incolpato e acquisendo gli elementi richiesti quando rilevanti per la ricostruzione dei fatti; la loro omissione può integrare difetto istruttorio.
- Il principio di tipicità degli illeciti disciplinari impedisce di qualificare come infrazione una condotta non riconducibile a una specifica previsione normativa o regolamentare, sulla base della sola valutazione amministrativa di sconvenienza o inopportunità.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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