Cassazione Civile, Ordinanza n. 13822/2026 del 12/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La controversia riguarda un'istanza di correzione di errore materiale proposta avverso un'ordinanza della Corte di cassazione che aveva liquidato le spese processuali in euro 16.000 per compensi, a fronte di un valore della causa di euro 5.203,00. La parte istante ha dedotto che la liquidazione eccedeva in modo macroscopico i parametri forensi applicabili allo scaglione corrispondente e che, in assenza di motivazione su scaglione, aumenti o deroga ai limiti tabellari, l'errore fosse riconducibile a un mero refuso di battitura, consistente nell'aggiunta di uno zero. In subordine, ha chiesto la modifica della liquidazione con espressa motivazione, ai sensi degli artt. 287 e 391-bis c.p.c. La Corte ha rilevato che effettivamente la condanna alle spese era stata disposta per euro 16.000 anziché euro 1.600, configurandosi un evidente errore materiale di battitura.
La decisione
La Corte ha accolto l'istanza di correzione di errore materiale e ha disposto che, nell'ordinanza n. 2190/26, la frase "che liquida in euro 16.000 per compensi" fosse corretta in "che liquida in euro 1.600 per compensi". Ha inoltre mandato alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi degli artt. 288, comma 2, ultimo inciso, c.p.c. e 196-quinquies, comma 5, disp. att. c.p.c. La decisione è stata adottata in sede di procedimento di correzione, senza incidere sul merito del giudizio principale.
Norme richiamate
È la norma che consente la correzione degli errori materiali o di calcolo del provvedimento, quando il vizio sia riconoscibile come mero errore di scrittura o di calcolo e non comporti revisione del merito.
È richiamato come base del procedimento di correzione degli errori materiali o di calcolo avverso i provvedimenti della Corte di cassazione.
È indicato per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla correzione del provvedimento.
art. 196-quinquies disp. att. c.p.c.
È richiamato per gli adempimenti di cancelleria relativi al procedimento di correzione.
Massime di principio
- Un provvedimento giudiziale che riporti una liquidazione delle spese manifestamente incompatibile con i parametri applicabili può essere corretto quando l'errore sia immediatamente riconoscibile come mero errore materiale di battitura o di calcolo.
- La correzione dell'errore materiale è ammissibile quando l'inesattezza del testo del provvedimento non richiede una nuova valutazione del merito né una modifica del contenuto decisorio sostanziale.
- Se dalla lettura del provvedimento emerge con evidenza che è stato indicato un importo numericamente errato rispetto a quello effettivamente voluto dal giudice, la rettifica può intervenire senza riapertura della decisione sul merito.
- Nel procedimento di correzione, la funzione del giudice è limitata all'eliminazione dell'errore materiale, mentre gli adempimenti successivi competono alla cancelleria secondo le disposizioni processuali richiamate.
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