Cassazione Civile, Ordinanza n. 34377/2024 del 24/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendolo assorbente, e ha dichiarato assorbiti gli altri tre. Ha cassato il decreto impugnato e, decidendo nel merito, ha dichiarato inammissibile la domanda di omologazione dell’accordo. Ha compensato integralmente le spese dell’intero giudizio, richiamando l’assenza di precedenti specifici sul tema.
Esito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite nasce dal reclamo dell’Agenzia delle entrate contro il decreto della Corte d’appello che aveva rigettato il reclamo avverso l’omologazione forzosa di un accordo di ristrutturazione dei debiti con efficacia estesa, contenente una proposta di transazione fiscale. L’Agenzia sosteneva: 1) la violazione dell’art. 182-bis, comma 4, l.fall. perché la domanda di omologazione era stata presentata prima della scadenza del termine di 90 giorni dal deposito della proposta di soddisfacimento, termine connesso all’eventuale adesione dell’amministrazione finanziaria; 2) la violazione dell’art. 182-septies l.fall. per la mancata partecipazione dell’Agenzia alle trattative; 3) la violazione dell’art. 182-septies l.fall. per l’applicazione del cram down e l’estensione degli effetti ai creditori non aderenti della medesima categoria; 4) la violazione dell’art. 182-bis, comma 8, l.fall. per avere ritenuto non sostanziali le modifiche apportate al piano e alla proposta in date successive. La società ha resistito con controricorso.
Norme richiamate
Il termine di 90 giorni previsto per l’eventuale adesione dell’amministrazione finanziaria alla proposta di soddisfacimento non è un mero termine per la decisione del tribunale, ma condiziona la proponibilità stessa della domanda di omologazione: la domanda non può essere validamente presentata prima della sua scadenza.
Richiamato nei motivi come base della disciplina della transazione fiscale, del cram down e dell’estensione degli effetti ai creditori non aderenti; i motivi relativi sono rimasti assorbiti dall’accoglimento del primo.
Richiamato in via sistematica come conferma del principio secondo cui la domanda di omologazione può essere proposta solo dopo l’adesione del creditore o, in mancanza, dopo il decorso del termine di 90 giorni dal deposito della proposta di transazione.
Menionato come decreto correttivo del CCII, valorizzato dalla Corte per confermare la centralità dello schema procedimentale basato su una fase stragiudiziale e una fase giurisdizionale.
Massime di principio
- Negli accordi di ristrutturazione con transazione fiscale, il termine di 90 giorni dal deposito della proposta di soddisfacimento non è un semplice termine dilatorio per la decisione del giudice, ma un presupposto procedimentale della domanda di omologazione.
- La domanda di omologazione è ammissibile solo quando sia decorso il termine assegnato al creditore pubblico per aderire o dissentire; presentarla prima significa introdurre un procedimento privo di un presupposto essenziale, cioè la formazione o il mancato perfezionamento dell’accordo secondo la scansione legale.
- In presenza di un meccanismo che attribuisce al creditore pubblico un tempo di valutazione fissato dalla legge, tale tempo non può essere compresso mediante la sola anticipazione del deposito della domanda, neppure se il giudice fissi l’udienza dopo la scadenza del termine.
- Non è pertinente invocare un onere di provare come il creditore pubblico si sarebbe determinato prima della scadenza del termine, poiché il dato decisivo è la mancanza, a quel momento, del presupposto stesso dell’omologazione.
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