Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 05099/2025 del 07/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Roma del 20/03/2024, censurando la ritenuta sua responsabilità a titolo di concorso di persone nel delitto di lesioni personali, materialmente commesso dal coimputato. Dal testo emerge che la condotta contestata era collegata a un tentativo di fuga: secondo la Corte territoriale, il ricorrente aveva accettato il rischio che il complice provocasse lesioni a danno di un pubblico ufficiale per agevolare la fuga da lui stesso intrapresa. Il ricorso riproponeva una questione già affrontata e respinta in appello, senza introdurre argomenti nuovi rispetto alla motivazione della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché riproduttivo di una questione già adeguatamente confutata dalla Corte d'appello con corretti riferimenti in fatto e in diritto. La Corte ha valorizzato la ricostruzione degli eventi operata nel giudizio di merito, ritenendo logicamente sostenuto l'assunto secondo cui il ricorrente aveva accettato il rischio che il complice cagionasse lesioni al pubblico ufficiale per favorire la fuga. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 82 c.p.p.

    Non è citato nel testo; nessuna norma specifica è richiamata espressamente. La decisione si fonda solo sulla valutazione della manifesta riproposizione di una censura già disattesa in appello e sulla conseguente inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre pedissequamente una questione già esaminata e motivatamente respinta dal giudice di merito, senza offrire specifiche ragioni di dissenso dalla motivazione impugnata.
  • In tema di concorso di persone nel delitto di lesioni, la responsabilità del concorrente può essere affermata quando la ricostruzione dei fatti consenta di ritenere che egli abbia accettato il rischio che il compartecipe cagionasse l'evento lesivo, al fine di perseguire l'obiettivo comune, come l'agevolazione della fuga.
  • La motivazione della sentenza di merito è sufficiente a reggere la decisione quando indica in modo coerente gli elementi fattuali da cui desumere l'accettazione del rischio da parte del concorrente, rendendo infondata la censura in cassazione.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende secondo la statuizione della Corte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLesioni
RamiProcesso penaleDelitti contro la persona
IstitutiConcorso di personeDolo eventuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.