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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39580/2024 del 28/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza di condanna per truffa aggravata sostenendo: (1) carenza dell'elemento soggettivo della truffa perché non sarebbe dimostrata la volontà originaria di frodare (il mancato pagamento sarebbe dovuto a cause sopravvenute non dipendenti dall'imputato); (2) nullità dell'ordinanza istruttoria di revoca dell'ammissione dei testi della difesa ai sensi dell'art. 495 c.4 c.p.p., per mancata motivazione circa la "superfluità" delle prove revocate.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul profilo processuale ha ritenuto infondata la censura relativa alla revoca delle prove: il giudice di merito può escludere prove manifestamente superflue o irrilevanti se fornisce motivazione congrua; nel caso i provvedimenti erano motivati e la difesa non aveva né indicato i testi né spiegato la loro rilevanza. Sul merito sostanziale ha ritenuto manifestamente infondato il motivo relativo all'assenza del dolo: dagli elementi di prova (impegno scritto di acquisto, fotografia di una disposizione di bonifico poi revocata, consegna dell'autovettura, successiva vendita dell'auto e mancato pagamento dei 15.000 € salvo un versamento minimo) emergeva la volontà truffaldina originaria. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 495 cod. proc. pen.

    la revoca dell'ordinanza ammissiva delle prove è rimessa al giudice di merito che può escludere prove superflue o irrilevanti purché motivi adeguatamente; l'eventuale vizio è sindacabile in sede di legittimità solo se sussistono vizi della motivazione

  • art. 182 cod. proc. pen.

    richiamato dalla difesa quale termine/processo per dedurre tempestivamente la nullità relativa alla revoca dell'ammissione dei testi; la Corte osserva però che la difesa non ha formulato l'opposizione in udienza né indicato i testi e la loro rilevanza

  • art. 616 cod. proc. pen.

    consente la condanna per spese e il versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende quando il ricorso risulti inammissibile e emergano profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha quantificato in 3.000 euro

  • Corte Cost.

    richiamata in correlazione all'art. 616 c.p.p. per la possibilità di sanzionare il ricorrente per profili colposi con versamento alla Cassa delle Ammende

  • Giurisprudenza di legittimità

    Sez. U, n. 15208 del 25/02/2010, Mills (Rv. 246585-01)

    principio secondo cui il diritto alla prova non esclude il potere del giudice di escludere prove manifestamente superflue o irrilevanti se motivato; tale valutazione è di merito e sfugge al sindacato di legittimità salvo vizi nella motivazione

  • Giurisprudenza di legittimità

    Corte di Cassazione 28 ottobre 2015, n. 10425 (Rv. 267559)

    richiamata per affermare che chi deduce la nullità per revoca dell'ammissione delle prove deve indicare specificamente le prove non assunte e motivare la loro rilevanza/necessità ai fini della decisione; la generica doglianza è inammissibile

Massime di principio

  • Il potere del giudice di merito di escludere prove superflue o irrilevanti è legittimo se accompagnato da motivazione congrua; la sola contestazione generica in sede di impugnazione è insufficiente.
  • Per contestare efficacemente l'esclusione di prove è necessario indicare specificamente quali testi non sono stati assunti e spiegare la loro pregnanza probatoria rispetto al tema decisivo del processo.
  • Nelle fattispecie di truffa, il dolo specifico può essere desunto dagli artifici utilizzati (es.: attestazione di bonifico inesistente) e dal comportamento successivo (mancato pagamento e vendita del bene), non è necessario provare un ampio catalogo di elementi separati quando l'artificio ha indotto l'atto dispositiv o della vittima.
  • Tentativi successivi di adempiere non cancellano automaticamente la responsabilità penale se risulta che l'atto fraudolento si era già consumato al momento della condotta artificiosa.
  • Ricorsi generici o privi di dettagli probatori rischiano l'inammissibilità e possono comportare sanzioni per spese e somme alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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