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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05732/2026 del 11/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Nel giudizio di merito l'imputato era stato condannato dalla Corte d'appello di Reggio Calabria con sentenza dell'8 luglio 2025. Con il ricorso per cassazione, proposto nell'interesse dell'imputato, si lamentava il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena. La Corte di cassazione ha rilevato che dal riepilogo dei motivi di gravame richiamato nella sentenza impugnata non risultava che in appello fosse stata formulata una richiesta specifica del beneficio, né che la censura fosse stata articolata con riferimento a dati di fatto idonei a sostenerla. Per questo motivo il ricorso è stato ritenuto non consentito, poiché in cassazione non può dolersi della mancata concessione del beneficio chi non lo abbia previamente richiesto nel giudizio di merito, almeno in sede di appello o nelle conclusioni.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha richiamato il principio secondo cui il mancato esercizio del potere-dovere del giudice d'appello di applicare d'ufficio la sospensione condizionale della pena, se non accompagnato da una specifica richiesta dell'imputato e da allegazioni pertinenti, non può essere dedotto in cassazione come violazione di legge o vizio di motivazione.

Norme richiamate

  • art. 597 c.p.p.

    Viene richiamato per affermare che il giudice d'appello può applicare d'ufficio la sospensione condizionale della pena, ma la sua omissione non è censurabile in cassazione se l'imputato non ha formulato una richiesta specifica in appello o nelle conclusioni.

Massime di principio

  • La mancata concessione della sospensione condizionale della pena non è deducibile con ricorso per cassazione quando l'imputato non abbia richiesto espressamente il beneficio nel giudizio di merito, almeno in appello o nelle conclusioni.
  • Per contestare utilmente in cassazione il mancato riconoscimento di un beneficio penale, la parte deve averlo previamente sollecitato nel giudizio di appello indicando elementi di fatto astrattamente idonei a sostenerne la concessione.
  • L'omessa motivazione del giudice di appello sul mancato esercizio del potere-dovere di applicare d'ufficio la sospensione condizionale non integra di per sé un vizio deducibile in cassazione se manca una specifica richiesta difensiva nel merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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