Cassazione Penale, Sentenza n. 38200/2024 del 17/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente, tramite difensore, impugna l'ordinanza perché il giudice dell'esecuzione non avrebbe risposto alla questione preliminare secondo cui l'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione non sarebbero stati notificati a mani del condannato con contestuale sospensione dell'esecuzione, con conseguente lesione del diritto del prevenuto a essere informato della pendenza del procedimento esecutivo e del diritto a proporre istanza per misure alternative alla detenzione.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché generico, aspecifico e manifestamente infondato. Richiama la giurisprudenza consolidata secondo cui l'art. 656, comma 8-bis, cod. proc. pen. non si applica al condannato dichiarato irreperibile, pertanto la notificazione al difensore ex art. 159 cod. proc. pen. era corretta. Il ricorrente non contesta la validità del decreto di irreperibilità né fornisce base normativa per richiedere la notifica a mani. Perciò il ricorso viene respinto e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 656, comma 8-bis cod. proc. pen.
«in tema di procedimento di esecuzione, l'art. 656, comma 8-bis, cod. proc. pen. - secondo cui il pubblico ministero, se, è provato o appare probabile che il condannato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'ordine di esecuzione e del contestuale decreto di sospensione ai sensi del precedente comma 5, può, assunte le opportune informazioni, disporne la rinnovazione della notificazione - non si applica nel caso di condannato irreperibile, latitante o evaso»
La Corte interpreta la norma – richiamando orientamento consolidato – nel senso che la possibilità per il PM di disporre la rinnovazione della notificazione ex comma 8-bis non rileva quando il condannato è stato dichiarato irreperibile; in tali casi la notificazione al difensore è valida e il procedimento prosegue.
La notificazione dell'ordine di esecuzione al difensore del condannato è prevista e considerata valida quando il condannato è stato dichiarato irreperibile; la Corte ha ritenuto corretta la notificazione effettuata al difensore il 07/09/2021.
Norma che dispone la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso e consente la misura sanzionatoria (versamento alla Cassa delle ammende) in assenza di elementi che escludano la colpa del ricorrente.
Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000
Richiamata come principio per affermare che, in mancanza di elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, è legittimo irrogare la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Se il condannato è dichiarato irreperibile, la notificazione dell'ordine di esecuzione al difensore ex art. 159 cod. proc. pen. è valida e rende legittime le determinazioni successive del PM.
- L'art. 656, comma 8-bis, che consente al PM di rinnovare la notificazione quando appare probabile la mancata conoscenza dell'ordine, non trova applicazione nel caso di condannato irreperibile, latitante o evaso.
- Per contestare efficacemente la validità della notificazione occorre impugnare o dimostrare la nullità del decreto di irreperibilità o fornire elementi concreti che provino che la conoscenza effettiva non è avvenuta; mere affermazioni generiche sono insufficienti.
- I ricorsi generici, aspecifici o manifestamente infondati sono dichiarati inammissibili e possono comportare condanna alle spese processuali e sanzioni pecuniarie (ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.).
- In fase esecutiva è importante documentare tempestivamente la presenza o meno di effettiva conoscenza dell'ordine di esecuzione per evitare che la notificazione al difensore sia ritenuta esaustiva.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 17 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 38125/2024 del 17/10/2024
- Sentenza penale · 17 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 38127/2024 del 17/10/2024
- Sentenza penale · 17 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 38128/2024 del 17/10/2024
- Sentenza penale · 17 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 38129/2024 del 17/10/2024
- Sentenza penale · 17 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 38130/2024 del 17/10/2024
- Sentenza penale · 17 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 38131/2024 del 17/10/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →