Cassazione Penale, Sentenza n. 2161/2024 del 18/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Firenze che aveva riformato parzialmente la decisione di primo grado relativa alla qualificazione del fatto come appropriazione indebita (anziché truffa). Sostiene violazione della norma penale e contraddittorietà della motivazione: a suo dire le prime dazioni di denaro sarebbero state ottenute mediante raggiro (artificiosa spendita della qualità di promotore finanziario) integrando quindi truffa, mentre le successive erogazioni sarebbero mera esecuzione di un contratto già concluso, con conseguente retrodatazione del momento di consumazione e estinzione del reato per prescrizione ancor prima della sentenza di primo grado.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il motivo privo della necessaria specificità e meramente reiterativo delle censure già esaminate e respinte in sede d'appello. Ha confermato il principio secondo cui l'appropriazione indebita è reato istantaneo che si consuma nel momento in cui si realizza l'atto di dominio con la volontà di tenere la cosa come propria (interversione del possesso) e ha mantenuto la qualificazione adottata dalla Corte territoriale. Per tale ragione ha ritenuto che non risultasse estinto alcun illecito già al momento della pronuncia di primo grado. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili (liquidate in euro 2.212,80 oltre accessori di legge).
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.
Limiti al sindacato della Corte di Cassazione sulla motivazione: il ricorso deve essere specifico e non può semplicemente riproporre in termini generici le stesse censure già esaminate in appello; la Cassazione interviene sul merito della motivazione solo se il giudice d'appello ha basato la decisione su elementi probatori non valutati dal primo giudice o quando vi sia un travisamento macroscopico delle prove.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione sul rapporto tra appropriazione indebita e truffa
Numerose pronunce richiamate (tra cui Sez. 2, n. 19519 del 15/1/2020 Rv. 279336; Sez. 2, n. 40870 del 20/06/2017 Narducci Rv. 271199; Sez. 2, n. 51060 del 11/11/2016 Rv. 269234; Sez. 2, n. 26197 del 30/3/2023 non mass. e altre citate)
Si conferma il discrimine tra i due reati: la truffa richiede l'uso di artifici o raggiri per ingenerare nell'offeso un errore utile al profitto, mentre l'appropriazione indebita è caratterizzata dall'interversione dominicale del possesso ed è reato istantaneo, consumandosi con il primo atto appropriativo che manifesta la volontà di tenere la cosa come propria.
Massime di principio
- Per distinguere truffa da appropriazione indebita valutare la condotta: occorrono artifici o raggiri per la truffa; per l'appropriazione indebita è rilevante l'interversione del possesso con volontà di tenere la cosa come propria.
- Il momento di consumazione dell'appropriazione indebita è l'atto appropriativo con la volontà di trattenere: la prescrizione e l'eventuale estinzione del reato dipendono da tale momento, non necessariamente dalla prima consegna delle somme.
- In cassazione i motivi devono essere specifici e non possono limitarsi a ripetere le stesse censure già esaminate dal giudice d'appello: l'esame è limitato e richiede elementi nuovi o la dimostrazione di un travisamento macroscopico delle prove.
- Se entrambi i giudici di merito hanno dato conformità alla stessa ricostruzione fattuale e giuridica, la Cassazione non rivede semplicemente la valutazione del merito salvo i casi eccezionali previsti dalla giurisprudenza.
- L'inammissibilità del ricorso può comportare la condanna alle spese processuali e l'obbligo di versamento di una somma alla Cassa delle ammende; le parti civili possono ottenere la rifusione delle spese sostenute nel grado di legittimità.
- Nelle cause che concernono rapporti contrattuali e gestione di somme affidate, è cruciale documentare il momento esatto in cui si è verificata l'interversione del possesso (atti, comunicazioni, rifiuto di restituzione) per determinare dies a quo e prescrizione.
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