Cassazione Penale, Sentenza n. 34885/2022 del 20/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il detenuto Tarallo aveva reclamatato per il diniego dell'autorizzazione ad acquistare e detenere, nella camera di pernottamento, compact disk (CD) musicali e il relativo lettore digitale. Il Tribunale di sorveglianza aveva accolto il reclamo ritenendo che il divieto inciderebbe sul diritto al trattamento rieducativo (attività culturali/ricreative) e sul diritto del detenuto ad ascoltare musica a scelta personale. Il Ministero della Giustizia ha impugnato l'ordinanza in Cassazione sostenendo che il Tribunale, con ciò, abbia usurpato potestà amministrative, che le norme (artt. 35-bis, 41-bis e 69 Ord. pen.) e la regolamentazione (art. 40 Reg. es. Ord. pen., d.P.R. n. 230/2000; Circolare dipartimentale 2/10/2017) consentono restrizioni per ragioni di sicurezza, e che il divieto è giustificato per prevenire manomissioni, introduzione di oggetti vietati e veicolazione di messaggi illeciti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Ministero, annullando l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza e rinviando per nuovo giudizio al Tribunale di L'Aquila. La Corte ha precisato che: a) le norme non stabiliscono un divieto assoluto all'uso di CD a fini ricreativi, che rientra nei "piccoli gesti di normalità quotidiana"; b) tuttavia, per i detenuti sottoposti al regime 41-bis le esigenze di sicurezza sono pregnanti e l'Amministrazione può legittimamente negare l'introduzione di dispositivi se l'autorizzazione richiederebbe adempimenti tecnici e organizzativi inesigibili; c) il giudice può sindacare l'operato amministrativo ma deve valutare se l'autorizzazione imponga oneri non ragionevolmente sostenibili dall'Amministrazione (risorse, verifiche tecniche, protocolli). Di conseguenza il provvedimento del Tribunale è stato ritenuto carente nella verifica di tali profili e pertanto annullato con rinvio.
Norme richiamate
La Corte interpreta l'art. 41-bis come fonte di limitazioni finalizzate a impedire comunicazioni illecite con l'esterno; autorizzazioni all'introduzione di dispositivi devono essere compatibili con esigenze di sicurezza e sottoposte a verifiche tecniche e organizzative
Riferita dal ricorrente tra le norme rilevanti: la Corte ne coglie la funzione regolativa del trattamento ma richiama la necessità di bilanciamento tra trattamento e esigenze di sicurezza
Richiamato in relazione alla giustiziabilità delle scelte amministrative: la Corte conferma che il sindacato giudiziale è possibile quando le libertà o il trattamento del detenuto risultino lesi, ma non deve sostituirsi all'amministrazione nell'esercizio organizzativo ove siano richieste valutazioni tecniche e di risorse
art. 40 Reg. es. Ord. pen. (d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230)
La norma regolamentare storicamente limita l'uso dei lettori CD alle esigenze di lavoro e studio, ma la Corte ritiene che tali previsioni non impediscano in assoluto usi ricreativi aggiornati dall'evoluzione tecnologica; resta tuttavia il potere dell'Amministrazione di regolamentare l'accesso per ragioni di sicurezza
Circolare dipartimentale del 2 ottobre 2017
La circolare disciplina in modo più restrittivo i reparti 41-bis (sola fruizione di televisori e radioforniti dall'Amministrazione; divieto di personal computer; lettori digitali ammessi solo per materiale giudiziario o di studio e per tempi strettamente necessari). La Corte ne prende atto ma non la ritiene indice di divieto assoluto: occorre valutare proporzionalità e fattibilità operativa
Massime di principio
- L'uso di CD e lettori digitali a fini ricreativi non è vietato in termini assoluti dalle norme penitenziarie, ma non è un diritto automatico del detenuto: va bilanciato con le esigenze di sicurezza dell'istituto.
- Per i detenuti sottoposti al regime 41-bis le esigenze di prevenzione delle comunicazioni illecite prevalgono e rendono legittime restrizioni più stringenti; l'amministrazione può negare autorizzazioni se l'introduzione richiede verifiche tecniche o oneri organizzativi non sostenibili.
- Il giudice di sorveglianza può sindacare le scelte amministrative quando queste ledano rilevantemente il diritto al trattamento del detenuto, ma deve motivare e verificare concretamente l'onerosità delle misure richieste all'Amministrazione prima di annullare un diniego.
- Misure tecniche di sicurezza (controlli sui dispositivi, sigilli, verifiche dei contenuti, procedure d'accesso tramite impresa di mantenimento) possono rendere compatibile l'introduzione di supporti multimediali; la mancanza di tali misure o la loro impraticabilità costituisce motivo legittimo di divieto.
- Le valutazioni richiedono un approccio proporzionale: ogni autorizzazione va decisa caso per caso, tenendo conto del profilo di rischio del detenuto, delle risorse disponibili e della possibilità di adottare misure di mitigazione praticabili.
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