Cassazione Penale, Ordinanza n. 02314/2025 del 20/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia all'impugnazione e ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso ex art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle ammende. È stato inoltre richiamato il principio secondo cui l'art. 616 c.p.p. si applica in caso di inammissibilità senza distinguere tra le diverse cause che la determinano.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorso era proposto avverso l'ordinanza del 3 luglio 2024 del Tribunale di sorveglianza di Roma. Prima della decisione, il ricorrente, a mezzo del difensore munito di procura speciale, ha depositato in data 11 novembre 2024 un atto di rinuncia espressa all'impugnazione. La Corte ha quindi rilevato che la rinuncia determina l'inammissibilità del ricorso e comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento di euro 500 alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p.
La rinuncia espressa all'impugnazione comporta l'inammissibilità del ricorso.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende; la norma si applica senza distinguere tra le diverse cause di inammissibilità.
Massime di principio
- La rinuncia espressa all'impugnazione, se validamente proposta dal difensore munito di procura speciale, determina l'inammissibilità del ricorso.
- In caso di inammissibilità dell'impugnazione, trova applicazione la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p. e la condanna alle spese processuali, indipendentemente dalla specifica causa che ha determinato l'inammissibilità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 20 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 02218/2025 del 20/01/2025
- ordinanza_penale · 20 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 02252/2025 del 20/01/2025
- ordinanza_penale · 20 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 02254/2025 del 20/01/2025
- ordinanza_penale · 20 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 02255/2025 del 20/01/2025
- ordinanza_penale · 20 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 02256/2025 del 20/01/2025
- ordinanza_penale · 20 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 02257/2025 del 20/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →