Cassazione Civile, Ordinanza n. 03355/2024 del 06/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione dell'imposta di registro relativo alla compravendita di un immobile sito in Latina. In primo grado vi erano due giudizi connessi: uno promosso dalla società assicurativa coinvolta nell'operazione, che aveva ottenuto una rideterminazione del valore del bene a euro 207.000,00, e uno promosso dalla contribuente avverso l'avviso di liquidazione, nel quale la CTP aveva accolto il ricorso annullando l'atto e confermando il valore dichiarato in contratto di euro 130.000,00. La CTR del Lazio, riuniti gli appelli dell'Agenzia e della società assicurativa, rigettava l'appello dell'Ufficio e non si pronunciava sull'appello della società. L'Agenzia ricorreva per cassazione con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., denunciando la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul proprio appello riunito a quello della società, sostenendo che tale omissione integrasse un vizio processuale e potesse generare un contrasto di giudicati sulla medesima compravendita e sugli stessi contribuenti.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto insussistente l'interesse ad impugnare dell'Agenzia delle Entrate, osservando che l'omessa pronuncia riguardava l'appello proposto da un'altra parte processuale e non configurava una soccombenza in capo all'Ufficio. La prospettata esigenza di evitare un contrasto di giudicati non è stata considerata, di per sé, idonea a fondare un interesse giuridicamente rilevante all'impugnazione. Le spese sono state poste a carico della ricorrente in favore della controricorrente.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
È stato invocato come norma che consente la censura per violazione di norme processuali, qui in relazione all'omessa pronuncia dedotta dal ricorrente.
È stato richiamato per denunciare l'omessa pronuncia del giudice d'appello su uno dei gravami riuniti.
L'interesse ad agire o a impugnare richiede una soccombenza sostanziale e un concreto pregiudizio derivante dalla decisione; in mancanza, il ricorso è inammissibile.
Massime di principio
- In tema di impugnazioni, l'interesse ad impugnare esiste solo se la parte è effettivamente soccombente in senso sostanziale, cioè se la decisione le reca un concreto pregiudizio eliminabile con l'accoglimento del gravame.
- L'omessa pronuncia su un appello proposto da un'altra parte non integra, di per sé, soccombenza né legittima l'impugnazione da parte di chi non sia incisa direttamente da quel vizio.
- Il solo rischio di un contrasto tra giudicati non basta a fondare l'interesse giuridicamente rilevante all'impugnazione, se manca una lesione diretta della posizione processuale o sostanziale del ricorrente.
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