Cassazione Penale, Sentenza n. 33150/2022 del 08/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione contestava il mancato riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall'art. 219, u.c., della legge fallimentare. Il ricorrente sosteneva che le immobilizzazioni materiali contabilizzate per euro 9.616, ritenute distratte, corrispondessero ai pochi beni effettivamente rinvenuti e inventariati dal curatore (tra cui un motorino e computer/stampanti in gran parte non funzionanti), e che la Corte territoriale non avesse spiegato perché i valori contabili non potessero coincidere con quelli rinvenuti, richiamando anche considerazioni tecniche sull'aliquota di ammortamento applicabile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato e aspecifico: il ricorrente non ha confutato le argomentazioni della Corte d'appello circa l'impossibilità di far corrispondere il valore contabile con i beni rinvenuti né ha spiegato l'assenza delle necessarie svalutazioni contabili. Per tale inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (nella formulazione risultante dalla L. 23/6/2017, n.103).
Norme richiamate
art. 219 legge fallimentare (ultimo comma)
La circostanza attenuante invocata dal ricorrente è stata ritenuta non provata: per applicarla occorre dimostrare con chiarezza che i beni contabilizzati corrispondano effettivamente a quelli rinvenuti e che non vi sia stata distrazione; la Corte ha ritenuto mancante tale prova e insussistente la coincidenza tra valore contabile e beni inventariati
Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e a una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato; la Corte ha determinato equitativamente la misura (Euro 3.000,00) richiamando la giurisprudenza costituzionale
Modifica normativa richiamata in relazione all'art. 616 c.p.p.; rilevante per la determinazione delle conseguenze processuali e delle sanzioni pecuniarie per ricorsi inammissibili
Sez. U., n. 8825 del 27/10/2016 (dep. 2017), Galtelli, Rv. 268823
Giurisprudenza richiamata per il principio della necessaria specificità dei motivi di ricorso in cassazione: i motivi sono inammissibili quando manchi la correlazione necessaria con le ragioni della decisione impugnata o quando siano intrinsecamente indeterminati
Corte costituzionale, sent. 13/6/2000 n.186
Richiamata in relazione al principio che consente al giudice di determinare equitativamente l'entità della somma da versare alla Cassa delle ammende in presenza di responsabilità del ricorrente nella produzione dell'inammissibilità
Massime di principio
- Un ricorso in cassazione deve essere specifico e confrontare punto per punto le argomentazioni della Corte di merito: censure generiche o non parametrate alla motivazione impugnata sono inammissibili
- Per ottenere il riconoscimento di una circostanza attenuante in materia fallimentare quando si discute di distrazione di beni, il ricorrente deve fornire prova chiara e documentata della coincidenza tra gli importi contabili e i beni effettivamente ritrovati (ad es. inventari, perizie tecniche, documentazione sull'ammortamento/svalutazione)
- La mera deduzione teorica sull'applicazione di coefficienti di ammortamento o sulla presunta irrilevanza commerciale di beni non sostituisce una perizia o un confronto documentale che giustifichi la valutazione contabile
- In giudizio penale con profili contabili/tecnici è consigliabile allegare o chiedere acquisizione di perizie tecniche e spiegazioni contabili precise per superare le valutazioni critiche della Corte di merito
- Un ricorso dichiarato manifestamente infondato o aspecifico può comportare, oltre al rigetto, la condanna alle spese e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende
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