Cassazione Penale, Sentenza n. 6857/2025 del 19/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Livorno che, in veste di giudice dell'esecuzione, aveva unificato sotto il vincolo della continuazione i reati oggetto di due sentenze e rideterminato la pena complessiva. L'impugnazione (originariamente proposta come incidente di esecuzione) mirava all'annullamento senza rinvio dell'ordinanza ai sensi dell'art. 671 c.p.p. e si fondava su due censure principali: (1) violazione di legge per errata individuazione del giudice dell'esecuzione competente, sostenendo che, secondo il certificato penale e l'art. 665 c.p.p., la competenza spettasse alla Corte d'Appello di Firenze; (2) violazione di legge per contrasto tra l'ordinanza impugnata e un precedente provvedimento del giudice competente (n. 315/2020 SIGE) che aveva escluso la continuazione tra i medesimi reati.
La decisione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto da soggetto non legittimato. Ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la legittimazione ad impugnare i provvedimenti del giudice dell'esecuzione spetta esclusivamente al pubblico ministero che ha assunto la qualità di parte nel procedimento esecutivo (ossia il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale che ha emesso il provvedimento) e non al Procuratore generale presso la Corte d'Appello che è rimasto estraneo al procedimento. Di conseguenza il ricorso del Procuratore generale non era ammissibile; non è stata disposta la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente a causa della sua natura pubblica.
Norme richiamate
art. 666, comma 6 cod. proc. pen.
Norma richiamata dalla Corte territoriale come riferimento sulle impugnazioni in materia di esecuzione; nella pratica la richiesta di intervento è stata riclassificata come ricorso per Cassazione ai sensi dei rimandi procedurali.
Norma che disciplina i provvedimenti del giudice dell'esecuzione impugnabili in Cassazione; la Corte ha comunque ritenuto che chi impugna debba essere il P.M. che ha partecipato al procedimento esecutivo, non il Procuratore generale.
Norma richiamata dal ricorrente per sostenere la competenza della Corte d'Appello di Firenze quale giudice dell'esecuzione sulla base del certificato penale; la Corte di legittimità non ha deciso il merito della competenza perché ha escluso l'ammissibilità per carenza di legittimazione.
Richiamata dalla Corte per spiegare il coordinamento tra giudice dell'esecuzione e pubblico ministero che è parte nell'analogo procedimento, a fondamento della regola di legittimazione all'impugnazione.
art. 570, comma 1 cod. proc. pen.
Richiamato per chiarire il concetto di "parte" legittimata all'impugnazione: la nozione si riferisce ai partecipanti effettivi alla dialettica processuale del procedimento specifico e non a soggetti estranei come il Procuratore generale.
Massime di principio
- Solo il pubblico ministero che ha preso parte effettiva al procedimento di esecuzione (procuratore della Repubblica presso il tribunale che ha emesso il provvedimento) è legittimato a proporre impugnazioni dei provvedimenti del giudice dell'esecuzione; il Procuratore generale non può sostituirsi a quello locale salvo espressa previsione normativa.
- Se un atto di impugnazione è proposto da soggetto non legittimato, la Corte di legittimità lo dichiara inammissibile senza entrare nel merito delle censure sostanziali (es.: competenza, conflitto con precedenti provvedimenti).
- Questioni di competenza fra giudici dell'esecuzione (es. Tribunale vs Corte d'Appello) devono essere sollevate dal soggetto legittimato e nel corretto spazio procedurale; l'errata individuazione del giudice competente può rilevare, ma non sanerà l'impugnazione proposta da un soggetto estraneo.
- La riclassificazione dell'atto (es. incidente di esecuzione riclassificato come ricorso per Cassazione) non vale a sanare la mancanza di legittimazione del ricorrente; la forma sostanziale non sopperisce alla carenza di capacità processuale ad impugnare.
- Nei procedimenti in cui sono coinvolti organi pubblici, l'assenza di condanna alle spese è possibile quando il ricorrente ha natura pubblica e l'inammissibilità deriva dalla sua mancanza di legittimazione formale piuttosto che da un contegno processuale censurabile.
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