Sentenza n. 264/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza emessa dal Tribunale di Rimini n. 310/2023 pubblicata il 21.11.2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Rimini n. 310/2023, passata in giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (parte vittoriosa)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per ottenere l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Rimini n. 310/2023, pubblicata il 21 novembre 2023. Dal testo risulta che la sentenza è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 10 ottobre 2025, ed è stata notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Nonostante ciò, il Ministero è rimasto inadempiente e non si è costituito in giudizio. Il ricorrente ha quindi dedotto la persistente inosservanza delle statuizioni contenute nella decisione definitiva.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato e lo ha accolto, rilevando la sussistenza del giudicato e la perdurante inadempienza dell'amministrazione. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna di dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della presente decisione, detraendo quanto eventualmente già corrisposto. In caso di ulteriore inadempienza, su istanza del ricorrente, dovrà intervenire il commissario ad acta, nominato sin d'ora nel Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna o in un funzionario da lui delegato, entro i successivi 90 giorni e con facoltà di subdelega. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre spese generali e accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei difensori.
Norme richiamate
La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato, stabilendo il termine per adempiere e predisponendo, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.
Massime di principio
- In presenza di una sentenza passata in giudicato, previamente notificata all'amministrazione e rimasta ineseguita dopo la scadenza del termine dilatorio previsto per l'esecuzione, il ricorso per ottemperanza è fondato e deve essere accolto.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all'amministrazione di dare esecuzione alle statuizioni del giudicato entro un termine determinato, detraendo le somme eventualmente già corrisposte.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare su istanza della parte vittoriosa in caso di ulteriore inadempimento dell'amministrazione, fissandone il termine e consentendo la delega secondo quanto disposto nella decisione.
- La persistente inadempienza dell'amministrazione rispetto a un giudicato comporta la condanna alle spese del giudizio di ottemperanza.
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