Cassazione Penale, Ordinanza n. 21205/2026 del 09/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
Con sentenza emessa ex art. 444 c.p.p. il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lucca ha applicato a un imputato la pena concordata per i reati a lui ascritti. Avverso tale decisione il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo un vizio di motivazione sulla qualificazione giuridica dei fatti. La Corte rileva però che l'impugnazione era costruita in modo generico: non venivano formulate censure specifiche sulla qualificazione giuridica, né indicate soluzioni alternative, mentre i capi di imputazione risultavano chiari e coerenti con i fatti descritti. Il ricorso è stato quindi ritenuto proposto per motivi diversi da quelli consentiti contro la sentenza di patteggiamento e, in ogni caso, aspecifico e non autosufficiente rispetto alla dedotta erronea qualificazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, trattandolo de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, ultima parte, c.p.p. Ha ritenuto che, contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso sia proponibile solo per i motivi tassativamente indicati dall'art. 444, comma 2-bis, c.p.p. e che, nel caso concreto, la doglianza sulla qualificazione giuridica non superasse il vaglio di specificità richiesto. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
contro la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi tassativamente indicati dalla norma, tra cui l'erronea qualificazione del fatto e l'illegalità della pena o della misura di sicurezza
la deduzione dell'erronea qualificazione giuridica del fatto è ammissibile solo nei casi di errore manifesto, cioè quando la qualificazione sia palesemente eccentrica rispetto al capo d'imputazione, con immediatezza e senza margini di opinabilità
comma 5-bis, ultima parte
consente la declaratoria de plano dell'inammissibilità del ricorso nei casi previsti
alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e, in difetto di assenza di colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende
Corte cost. sent. n. 186/2000
richiamata per affermare che, in mancanza di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, è dovuta la sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso solo nei casi espressamente previsti dalla legge, sicché sono inammissibili le doglianze formulate per motivi diversi da quelli tassativi.
- L'erronea qualificazione giuridica del fatto è deducibile in cassazione contro il patteggiamento solo quando l'errore sia manifesto, ossia quando la qualificazione adottata sia immediatamente e palesemente incompatibile con il contenuto del capo di imputazione.
- Il motivo di ricorso che censuri la qualificazione giuridica del fatto deve essere specifico, autosufficiente e deve confrontarsi con il tenore dell'imputazione e della motivazione della sentenza; una critica generica al vizio di motivazione non è sufficiente.
- La manifesta inammissibilità del ricorso consente la decisione de plano e comporta, salvo assenza di colpa, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende.
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