Sentenza del 06/07/2018 n. 135 - Comm. Trib. Prov. Novara
Motivazione dei provvedimenti emessi dal Concessionario della Riscossione. Inammissibilità delle eccezioni mosse.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLe eccezioni sono state dichiarate inammissibili o comunque non accolte. La sentenza precisa che l'eventuale omissione dell'obbligo di motivazione non comporta automaticamente la nullità dell'atto, poiché tale sanzione può essere applicata soltanto quando sia espressamente prevista dal legislatore. Dal testo non risultano ulteriori statuizioni, come la regolazione delle spese.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la motivazione degli avvisi di intimazione al pagamento, del fermo amministrativo e delle cartelle di pagamento prodromiche, sostenendo verosimilmente che tali atti dovessero indicare in modo dettagliato i presupposti, l'an e il quantum della pretesa. La decisione afferma invece che il Concessionario della Riscossione non dispone di discrezionalità sul contenuto sostanziale della pretesa e, pertanto, non è tenuto a motivare autonomamente l'an e il quantum. L'impugnazione può riguardare esclusivamente gli elementi motivazionali richiesti dall'art. 7, comma 2, della legge n. 212/2000 e i vizi propri dell'atto.
Norme richiamate
Art. 7, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)
La motivazione degli atti della riscossione deve essere valutata in relazione agli elementi richiesti dalla norma e ai vizi propri dell'atto. Tuttavia, l'eventuale carenza motivazionale non determina automaticamente la nullità se tale conseguenza non è espressamente prevista dalla legge.
Massime di principio
- Il concessionario della riscossione, quando si limita a dare esecuzione a una pretesa già formata dall'ente impositore, non deve rinnovare o motivare autonomamente i presupposti sostanziali della pretesa, cioè l'an e il quantum.
- Gli atti di riscossione possono essere contestati per carenze motivazionali relative agli elementi che devono risultare dall'atto e per vizi propri, come difetti formali, notificazione irregolare, incompetenza o mancato rispetto delle procedure.
- La semplice violazione di un obbligo di motivazione non comporta necessariamente la nullità dell'atto: occorre verificare quale sanzione sia prevista dalla specifica disposizione applicabile.
- Per contestare efficacemente un avviso di intimazione, un fermo amministrativo o una cartella, è necessario individuare uno specifico vizio dell'atto o della procedura, senza limitarsi ad affermare in modo generico che il concessionario avrebbe dovuto riesporre integralmente la motivazione della pretesa tributaria.
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