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Sentenza

Sentenza del 06/07/2018 n. 135 - Comm. Trib. Prov. Novara

Motivazione dei provvedimenti emessi dal Concessionario della Riscossione. Inammissibilità delle eccezioni mosse.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Le eccezioni sono state dichiarate inammissibili o comunque non accolte. La sentenza precisa che l'eventuale omissione dell'obbligo di motivazione non comporta automaticamente la nullità dell'atto, poiché tale sanzione può essere applicata soltanto quando sia espressamente prevista dal legislatore. Dal testo non risultano ulteriori statuizioni, come la regolazione delle spese.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava la motivazione degli avvisi di intimazione al pagamento, del fermo amministrativo e delle cartelle di pagamento prodromiche, sostenendo verosimilmente che tali atti dovessero indicare in modo dettagliato i presupposti, l'an e il quantum della pretesa. La decisione afferma invece che il Concessionario della Riscossione non dispone di discrezionalità sul contenuto sostanziale della pretesa e, pertanto, non è tenuto a motivare autonomamente l'an e il quantum. L'impugnazione può riguardare esclusivamente gli elementi motivazionali richiesti dall'art. 7, comma 2, della legge n. 212/2000 e i vizi propri dell'atto.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Il concessionario della riscossione, quando si limita a dare esecuzione a una pretesa già formata dall'ente impositore, non deve rinnovare o motivare autonomamente i presupposti sostanziali della pretesa, cioè l'an e il quantum.
  • Gli atti di riscossione possono essere contestati per carenze motivazionali relative agli elementi che devono risultare dall'atto e per vizi propri, come difetti formali, notificazione irregolare, incompetenza o mancato rispetto delle procedure.
  • La semplice violazione di un obbligo di motivazione non comporta necessariamente la nullità dell'atto: occorre verificare quale sanzione sia prevista dalla specifica disposizione applicabile.
  • Per contestare efficacemente un avviso di intimazione, un fermo amministrativo o una cartella, è necessario individuare uno specifico vizio dell'atto o della procedura, senza limitarsi ad affermare in modo generico che il concessionario avrebbe dovuto riesporre integralmente la motivazione della pretesa tributaria.

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