Sentenza del 06/07/2018 n. 7229 - Comm. Trib. Prov. Napoli
INTITOLAZIONE NON PRESENTE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato la liquidazione con cui l'Agenzia delle Entrate aveva riqualificato la cessione dell'intera partecipazione nella xxx S.r.l. come cessione d'azienda. Nell'atto del 15 maggio 2017, relativo alla cessione delle quote per euro 1.000.000, la ricorrente aveva applicato l'imposta di registro in misura fissa e l'imposta di bollo. L'Ufficio aveva invece richiesto euro 29.400,00 a titolo di maggiore imposta di registro ed euro 30,00 di maggiore imposta di bollo, ritenendo che la cessione totalitaria delle quote producesse, sul piano economico, gli stessi effetti della cessione del compendio aziendale. La società ha sostenuto che la cessione di quote di una società di capitali è giuridicamente distinta dalla cessione d'azienda e che l'articolo 20 del D.P.R. n. 131/1986 consente di considerare gli effetti giuridici dell'atto, non il suo presunto risultato economico.
La decisione
La Commissione tributaria provinciale di Napoli ha accolto il ricorso e annullato integralmente l'atto impositivo. Il Collegio ha stabilito che, per un atto stipulato nel 2017 prima della modifica normativa entrata in vigore il 1° gennaio 2018, l'articolo 20 del D.P.R. n. 131/1986 impone di considerare la natura e gli effetti giuridici dell'atto registrato. Tali effetti consistevano nella cessione di quote societarie, non nella cessione dell'azienda detenuta dalla società. L'Amministrazione non poteva quindi sostituire al negozio giuridico effettivamente concluso una diversa fattispecie imponibile sulla base della mera equivalenza economica. Le spese di giudizio sono state compensate per l'esistenza di oscillazioni giurisprudenziali sulla questione.
Norme richiamate
Articolo 20 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
L'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente.
Per il periodo anteriore alla modifica del 2017, la norma è stata interpretata nel senso che l'imposta di registro deve essere determinata considerando gli effetti giuridici dell'atto presentato, non i suoi effetti economici indiretti o il risultato economico perseguito dalle parti. La riqualificazione non può trasformare una cessione di quote in una cessione d'azienda quando i due negozi producono effetti giuridici diversi.
Articolo 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634
Le imposte sono applicate secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente.
La disposizione previgente è richiamata come conferma dell'evoluzione normativa volta a precisare che il presupposto dell'imposta riguarda gli effetti giuridici dell'atto.
Articolo 8 del R.D. n. 3269/1923
Le tasse sono applicate secondo l'intrinseca natura e gli effetti degli atti o dei trasferimenti, se anche non vi corrisponda il titolo o la forma apparente.
Il riferimento storico all'assenza dell'aggettivo "giuridici" è utilizzato dal Collegio per distinguere la disciplina precedente da quella successiva e per evidenziare la scelta legislativa di escludere la rilevanza dei meri effetti economici.
Articolo 1, comma 87, lettere a), numeri 1) e 2), della legge 27 dicembre 2017, n. 205
La norma ha modificato l'articolo 20 del D.P.R. n. 131/1986 stabilendo, dal 1° gennaio 2018, che la natura e gli effetti giuridici dell'atto devono essere determinati sulla base degli elementi desumibili dall'atto stesso, prescindendo dagli elementi extratestuali e dagli atti collegati.
Cassazione civile, Sezione tributaria, sentenza 27 gennaio 2017, n. 2054
La sentenza è richiamata per il principio secondo cui l'articolo 20 consente di sindacare la qualificazione apparente dell'atto, ma non permette di oltrepassare lo schema negoziale tipico e di costruire artificialmente una diversa fattispecie imponibile sulla base di un presunto effetto economico.
Massime di principio
- La cessione totalitaria o maggioritaria delle quote di una società di capitali non coincide automaticamente, ai fini dell'imposta di registro, con la cessione dell'azienda posseduta dalla società: i due negozi hanno struttura ed effetti giuridici differenti.
- L'Amministrazione finanziaria può correggere la qualificazione apparente di un atto, ma non può riqualificarlo esclusivamente sulla base del risultato economico perseguito o dell'equivalenza economica con un diverso negozio.
- Per gli atti anteriori al 1° gennaio 2018, la decisione applica l'articolo 20 del D.P.R. n. 131/1986 valorizzando gli effetti giuridici dell'atto registrato e non quelli economici. Per gli atti successivi occorre inoltre considerare il testo modificato della norma e gli elementi risultanti dall'atto stesso.
- Quando si contesta una riqualificazione fiscale, è importante dimostrare concretamente la differenza tra la fattispecie negoziale documentata e quella ipotizzata dall'Ufficio, evidenziando i diversi effetti giuridici, soggetti coinvolti, beni trasferiti e responsabilità assunte.
- La presenza di orientamenti giurisprudenziali oscillanti può giustificare la compensazione delle spese, anche quando il contribuente ottiene l'annullamento dell'atto impositivo.
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