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Sentenza

Sentenza del 06/07/2018 n. 792 - Comm. Trib. Prov. Caltanissetta

Cartella - riproduzione della relazione di notificazione prodotte dal Concessionario - efficacia probatoria - va riconosciuta - Efficacia probatoria solo se non contestata - potere di "autenticazione" spetta esclusivamente ai pubblici Ufficiali.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato una cartella di pagamento di euro 6.080,37 relativa a imposte di registro, contestando principalmente l'omessa o irregolare notificazione della cartella e la conformità all'originale della copia della relata di notificazione prodotta dall'Agente della riscossione. Ha inoltre sollevato contestazioni sul merito della pretesa tributaria, sulla motivazione della cartella, sulla mancata allegazione o notificazione del ruolo e sulla sottoscrizione del ruolo.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato e la cartella di pagamento è stata confermata. La Commissione ha ritenuto che la copia della relata prodotta dal concessionario potesse avere efficacia probatoria, anche se non autenticata validamente dall'Agente della riscossione, poiché la ricorrente aveva contestato la conformità in modo generico e gli elementi complessivi del fascicolo, compresa la copia integrale della cartella prodotta dalla stessa ricorrente, consentivano di presumere la conformità della copia all'originale. La notificazione è stata inoltre ritenuta valida perché la cartella era effettivamente giunta nella sfera di conoscibilità della contribuente e aveva raggiunto il proprio scopo. Sono state respinte anche le contestazioni sul merito, sulla motivazione della cartella, sul ruolo e sulla sua sottoscrizione. La ricorrente è stata condannata a rimborsare le spese processuali: euro 1.404,00 a Riscossione Sicilia S.p.A. ed euro 1.134,00 all'Agenzia delle Entrate.

Norme richiamate

  • Art. 2719 del codice civile

    Le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità all'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta.

    La copia della relata di notificazione prodotta dall'Agente della riscossione non è una copia autentica quando l'autenticazione proviene dallo stesso Agente per un documento formato da un terzo, come l'ufficiale postale. Tuttavia, la copia può acquisire piena efficacia probatoria se la conformità all'originale non viene disconosciuta in modo specifico; anche in caso di contestazione, il giudice può valutarne l'attendibilità mediante altri elementi di prova e presunzioni.

  • Art. 156 del codice di procedura civile

    La nullità non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.

    La notificazione non deve essere dichiarata nulla quando, nonostante eventuali irregolarità formali, l'atto è stato effettivamente portato a conoscenza del destinatario e ha consentito l'esercizio del diritto di difesa.

  • Art. 15 del decreto legislativo n. 546/1992

    La parte soccombente nel processo tributario può essere condannata alla rifusione delle spese di giudizio.

  • Art. 1 del decreto-legge n. 106/2005

    La validazione, anche centralizzata tramite il sistema informativo dell'amministrazione creditrice, dei dati contenuti nei ruoli può sostituire la sottoscrizione materiale del ruolo, senza determinare automaticamente l'invalidità della cartella.

  • Decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55

    È stato utilizzato per la liquidazione dei compensi e delle spese professionali spettanti alle parti resistenti.

Massime di principio

  • L'Agente della riscossione può attestare la conformità degli atti formati direttamente nell'ambito della propria attività, ma non può autenticare come pubblico ufficiale documenti formati da soggetti terzi, quali le relate o gli avvisi di ricevimento dell'ufficiale postale.
  • Il disconoscimento della copia deve essere specifico e puntuale: una contestazione generica può non essere sufficiente a privare la copia di valore probatorio.
  • Anche quando l'originale non viene prodotto, il giudice può ricostruire la conformità della copia attraverso altri documenti, confronti, presunzioni e comportamenti processuali delle parti.
  • Se il destinatario ammette di avere ricevuto la cartella e ha potuto difendersi, eventuali irregolarità formali della relata possono essere superate in applicazione del principio del raggiungimento dello scopo.
  • La mancata produzione dell'originale dopo un ordine giudiziale non comporta automaticamente la vittoria del contribuente: il giudice può comunque valutare gli altri elementi disponibili, anche se tale inerzia può incidere sulla valutazione delle prove e sulle spese.
  • Per contestare efficacemente una notificazione è opportuno indicare con precisione quale parte della copia si ritiene difforme, quali elementi risultano alterati o mancanti e perché tali difformità incidono sulla validità della notifica.
  • La cartella può rimanere valida anche se il ruolo non è stato previamente notificato o allegato, purché contenga gli elementi essenziali per identificare il credito e consenta al contribuente di comprendere la pretesa e di difendersi.
  • La soccombenza sulle contestazioni della cartella può comportare la condanna del contribuente al pagamento delle spese sia nei confronti dell'Agente della riscossione sia nei confronti dell'ente impositore.

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