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Sentenza

Sentenza del 06/07/2018 n. 1849 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria

AVVISO DI ACCERTAMENTO IRPEF-ALTRO 2010 a seguito di indagini finanziarie ex art.32 comma l n.7 d.p.r. n.600/73

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento IRPEF relativo al 2010, con cui l'Agenzia delle Entrate aveva accertato un maggior reddito di 22.517 euro, a fronte di reddito dichiarato pari a zero, derivante principalmente da versamenti bancari non giustificati per 20.983 euro e da redditi fondiari per 1.534 euro. Ha contestato la notifica dell'atto, la validità della sottoscrizione e della delega, la mancata allegazione delle autorizzazioni alle indagini finanziarie e, nel merito, l'assenza di prova della fonte del reddito e l'asserita adeguata giustificazione delle movimentazioni bancarie.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso, dichiarando nullo l'avviso per un vizio relativo alla sottoscrizione. In appello, il Collegio ha accolto il gravame dell'Agenzia delle Entrate e rigettato l'appello incidentale della contribuente. È stata ritenuta valida la sottoscrizione dell'avviso da parte di un funzionario della carriera direttiva, delegato dal Capo dell'Ufficio, senza necessità di qualifica dirigenziale né di allegazione della delega all'avviso. Sono state ritenute valide anche la notifica e le indagini bancarie, poiché l'autorizzazione esisteva ed era stata prodotta dall'Ufficio. Quanto al merito, i versamenti bancari costituiscono presunzione legale relativa di maggiore disponibilità reddituale applicabile alla generalità dei contribuenti; spettava quindi alla contribuente fornire una prova analitica della provenienza non imponibile di ciascun versamento, prova che non è stata fornita. La pretesa tributaria è stata pertanto confermata. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 32, comma 1, n. 2 e n. 7, D.P.R. n. 600/1973

    I dati e gli elementi attinenti ai rapporti bancari sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli artt. 38, 39, 40 e 41, se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito o che non hanno rilevanza allo stesso fine.

    I dati dei conti correnti possono fondare l'accertamento nei confronti di tutti i contribuenti. In particolare, i versamenti bancari fanno presumere una maggiore disponibilità reddituale, salvo prova contraria analitica del contribuente. La presunzione dei prelevamenti come ricavi riguarda invece i soli titolari di reddito d'impresa.

  • Art. 38, D.P.R. n. 600/1973

    Il richiamo contenuto nell'art. 32 consente di applicare la presunzione bancaria anche nell'accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche, non soltanto ai redditi d'impresa o di lavoro autonomo.

  • Art. 42, commi 1 e 3, D.P.R. n. 600/1973

    Gli avvisi sono sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato; l'accertamento è nullo se l'avviso non reca la sottoscrizione prevista.

    È sufficiente che l'atto sia sottoscritto dal Capo dell'Ufficio o da un funzionario della carriera direttiva munito di delega. Non è necessaria la qualifica dirigenziale del sottoscrittore o del delegante.

  • Art. 7, legge n. 212/2000

    Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama.

    L'obbligo di allegazione riguarda gli atti necessari a integrare la motivazione dell'avviso, non la delega interna alla sottoscrizione, che non costituisce elemento motivazionale dell'accertamento.

  • Art. 26, D.P.R. n. 602/1973

    La notifica mediante raccomandata con avviso di ricevimento può perfezionarsi senza una separata relata di notifica, secondo le modalità previste per tale forma di notificazione.

  • Art. 45, TUIR, D.P.R. n. 917/1986

    L'Ufficio ha qualificato le somme non giustificate come redditi di capitale; il Collegio ha ritenuto che, ai fini dell'utilizzo della presunzione bancaria, non fosse necessario che l'Amministrazione dimostrasse preventivamente la specifica fonte reddituale.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 228/2014

    La presunzione dei maggiori compensi derivanti dai prelevamenti non è applicabile ai lavoratori autonomi; tale limitazione non incide sulla presunzione relativa ai versamenti.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 37/2015

    La pronuncia sull'illegittimità delle assegnazioni temporanee di mansioni dirigenziali non determina, di per sé, la nullità degli avvisi sottoscritti da funzionari non dirigenti quando siano rispettate le condizioni dell'art. 42 D.P.R. n. 600/1973.

Massime di principio

  • Quando un accertamento si fonda su versamenti bancari, l'Amministrazione può utilizzare direttamente i dati dei conti come presunzione di maggiore reddito, senza dover prima dimostrare una specifica fonte reddituale.
  • Il contribuente deve fornire una prova concreta, puntuale e riferita a ogni singola movimentazione, indicando provenienza, causale e natura non imponibile delle somme; spiegazioni generiche o riferite soltanto ai prelevamenti normalmente non sono sufficienti.
  • La presunzione dei versamenti bancari può operare anche nei confronti di persone fisiche prive di reddito d'impresa o lavoro autonomo.
  • La mancanza della qualifica dirigenziale non invalida automaticamente l'avviso: è sufficiente che il sottoscrittore appartenga alla carriera direttiva e sia stato validamente delegato dal Capo dell'Ufficio.
  • La delega alla firma non deve necessariamente essere allegata all'avviso, poiché non integra la motivazione dell'accertamento; tuttavia, deve esistere ed essere dimostrabile in caso di contestazione.
  • La mancata allegazione dell'autorizzazione alle indagini bancarie non comporta automaticamente l'illegittimità dell'accertamento. Occorre dimostrare l'assenza effettiva dell'autorizzazione e un concreto pregiudizio per il contribuente.
  • In situazioni analoghe, la difesa deve concentrarsi sulla ricostruzione documentale di ogni versamento, ad esempio mediante contratti, bonifici, dichiarazioni, restituzioni di prestiti, trasferimenti tra conti, somme già tassate o altre prove idonee a escludere la natura imponibile.

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