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Sentenza

Sentenza del 06/07/2018 n. 2791 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Imposta di registro- contratto di fideiussone - tassazione dell'intero importo della fideiussione .

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l'assoggettamento all'imposta di registro del contratto di fideiussione enunciato in un decreto ingiuntivo. Il ricorrente contestava la tassazione proporzionale sull'intero importo garantito, sostenendo che, essendo il creditore un soggetto IVA e risultando la prestazione principale soggetta a IVA, dovesse applicarsi il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro previsto dall'articolo 40 del D.P.R. 131/1986. La questione centrale era stabilire se la natura accessoria della fideiussione imponesse di seguire il trattamento fiscale dell'obbligazione principale.

La decisione

La fideiussione enunciata nel decreto ingiuntivo sconta l'imposta di registro in misura proporzionale, anche quando il creditore è un soggetto IVA e l'obbligazione principale è soggetta a IVA. Non si applica il principio di alternatività previsto dall'articolo 40 del D.P.R. 131/1986, poiché, ai fini dell'imposta di registro, i singoli negozi giuridici conservano autonomia. La natura accessoria della fideiussione non esclude la sua autonoma rilevanza tributaria e costituisce un'autonoma manifestazione di capacità contributiva. Il riferimento giurisprudenziale indicato è Cassazione, sentenza n. 17237/2013.

Norme richiamate

  • Articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    Principio di alternatività tra IVA e imposta di registro

    Il principio di alternatività non impedisce l'applicazione proporzionale dell'imposta di registro alla fideiussione, perché il contratto di garanzia è considerato autonomo rispetto al rapporto principale soggetto a IVA.

Massime di principio

  • Ai fini dell'imposta di registro, una fideiussione può essere tassata autonomamente rispetto all'obbligazione principale, anche se quest'ultima è soggetta a IVA.
  • La natura accessoria civilistica della fideiussione non comporta automaticamente un trattamento fiscale accessorio o dipendente: il contratto di garanzia può esprimere una distinta capacità contributiva.
  • L'enunciazione della fideiussione in un decreto ingiuntivo può determinare l'applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale sull'importo garantito.
  • Il principio di alternatività IVA-registro deve essere verificato con riferimento alla specifica operazione o al singolo negozio, non soltanto al rapporto economico complessivo.
  • Prima di applicare questa conclusione a un caso concreto occorre verificare il contenuto dell'atto, l'importo garantito, la natura dei soggetti coinvolti e l'eventuale presenza di una disciplina speciale o di orientamenti giurisprudenziali successivi.

Testo integrale

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