Sentenza del 06/07/2018 n. 1824 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Imposte sul reddito - recupero di maggior reddito imponibile - utili occultati da società a ristretta base partecipativa - indagini finanziarie - autonomia delle attività - doppia imposizione - non consegue. Processo tributario - motivazione della sentenza -ripetizione pedissequa degli atti di parte - è possibile - nullità - non consegue - responsabilità disciplinare del magistrato - non influisce sulla sentenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava il recupero di un maggior reddito imponibile fondato, da un lato, sulla presunta distribuzione ai soci di utili occultati da una società a ristretta base partecipativa e, dall'altro, su successive indagini finanziarie. Sosteneva che tali accertamenti comportassero una duplicazione della medesima capacità contributiva e quindi una doppia imposizione. Contestava inoltre la validità della sentenza, la cui motivazione riproduceva in modo pressoché testuale gli atti difensivi di una parte, ritenendola non autonomamente elaborata dal giudice.
La decisione
La contestazione è stata respinta. Non è stata riconosciuta alcuna doppia imposizione, poiché i proventi emersi dalle indagini finanziarie successive risultavano sintomatici di un'attività diversa da quella esercitata dalla società e non costituivano necessariamente la medesima ricchezza già tassata come utile occulto distribuito. È stata inoltre ritenuta valida la sentenza con motivazione pedissequamente coincidente con gli atti di parte, purché le ragioni della decisione siano comunque riconducibili all'organo giudicante. Eventuali profili di responsabilità professionale o disciplinare del magistrato restano distinti e non determinano, di per sé, la nullità della sentenza.
Norme richiamate
Principio di divieto della doppia imposizione
Non vi è doppia imposizione quando le diverse riprese fiscali riguardano proventi distinti, anche se emersi nell'ambito di una medesima attività di verifica. La distribuzione presunta di utili occultati e i versamenti o ricavi individuati tramite indagini finanziarie possono essere tassati separatamente se riferibili ad attività economiche diverse.
Principio di motivazione della sentenza tributaria
La motivazione può anche riprodurre, in tutto o in parte, le argomentazioni contenute negli atti di una parte, purché consenta di individuare il percorso logico-giuridico seguito e le ragioni siano imputabili al giudice. La mera ripetizione testuale non determina automaticamente la nullità.
Autonomia delle attività economiche
Ai fini dell'accertamento, proventi riconducibili a un'attività diversa da quella formalmente esercitata dalla società possono essere considerati autonomamente e non vengono assorbiti nella presunta distribuzione degli utili societari.
Massime di principio
- In una società a ristretta base partecipativa, la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili non impedisce ulteriori accertamenti personali, purché l'Amministrazione dimostri o individui elementi riferibili a proventi ulteriori e distinti.
- Per escludere la doppia imposizione non è sufficiente che le riprese fiscali derivino dalla stessa verifica: occorre confrontare concretamente la natura, l'origine e il periodo dei proventi accertati.
- Le indagini finanziarie possono fondare un autonomo recupero a tassazione quando i movimenti bancari risultano incompatibili con i redditi dichiarati e non sono spiegati dal contribuente con documentazione attendibile.
- Una motivazione giudiziaria copiata o largamente coincidente con un atto di parte non è automaticamente nulla; la nullità richiede che manchi un'effettiva decisione del giudice o che non siano comprensibili le ragioni della pronuncia.
- Eventuali condotte professionalmente censurabili del magistrato, come la riproduzione pedissequa degli atti, devono essere valutate sul piano disciplinare e non incidono necessariamente sulla validità della sentenza.
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