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Cassazione Penale, Ordinanza n. 39713/2025 del 10/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza della Corte di appello che aveva escluso la possibilità di riconoscere una volizione criminale unitaria tra i reati oggetto di due diverse sentenze, e dunque di ricondurli a un medesimo disegno criminoso o a una prosecuzione dell'attività associativa. Dalla motivazione richiamata emerge che i reati della sentenza n. 2 erano stati commessi in un periodo non coincidente con quello di adesione all'associazione a delinquere oggetto della sentenza n. 1, e che per tali fatti non era stata provata l'appartenenza a un contesto di criminalità organizzata. Il ricorso sosteneva in modo ipotetico, congetturale e assertivo che tale contesto organizzato potesse non essere emerso solo per difetto di percezione investigativa, che la commissione dei reati della sentenza n. 2 fosse di per sé sintomatica della prosecuzione dell'attività associativa e che l'assenza di ulteriori reati-fine dopo il gennaio 2018 dipendesse dalla prudenza del ricorrente, divenuto consapevole delle indagini. La Corte ha ritenuto tali argomenti manifestamente infondati e non idonei a scalfire la tenuta logica dell'ordinanza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'ordinanza della Corte di appello fosse sorretta da una motivazione approfondita e logicamente strutturata, mentre i rilievi difensivi si risolvevano in mere congetture, ipotesi prive di riscontro e affermazioni apodittiche, incapaci di introdurre vizi nel ragionamento decisorio. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il ricorso è inammissibile quando si limita a prospettare ipotesi, congetture o mere affermazioni assertive, senza confrontarsi in modo specifico e logico con la motivazione del provvedimento impugnato.
  • La deduzione di un medesimo disegno criminoso o di una prosecuzione dell'attività associativa non può fondarsi su argomenti astratti o sulla sola sovrapposizione ideale dei fatti, occorrendo un effettivo aggancio alla motivazione che ha escluso la continuità temporale o il contesto associativo comune.
  • Quando il provvedimento impugnato contiene una motivazione articolata e coerente, il ricorso che non individui reali fratture logiche o giuridiche nel percorso argomentativo non è idoneo a superarne la tenuta.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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