Cassazione Civile, Ordinanza n. 05176/2024 del 27/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva emesso avvisi di accertamento per maggior reddito relativo agli anni 2005, 2006 e 2007, ricostruito tramite movimentazioni bancarie riferibili all'attività imprenditoriale di una società in nome collettivo poi cessata, imputando ai tre soci, in parti uguali, i redditi accertati. In primo grado la CTP, riuniti i ricorsi e disposta consulenza tecnica d'ufficio, aveva accolto solo parzialmente le impugnazioni riducendo i redditi accertati; in appello entrambe le parti avevano impugnato la decisione e la CTR aveva confermato la sentenza di primo grado. In cassazione l'Agenzia deduceva: 1) violazione dell'art. 132 c.p.c. per apparenza della motivazione; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per omesso esame di uno specifico motivo di appello con cui era stata censurata la sentenza di primo grado perché aveva erroneamente preso a base del maggior reddito gli importi relativi alle operazioni giustificate, anziché quelli delle operazioni non giustificate, come risultante dalle tabelle della c.t.u. e dagli stessi conteggi riportati in sentenza.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il secondo motivo di ricorso, accogliendolo e dichiarando assorbito il primo. Ha rilevato che la CTR non aveva esaminato la specifica censura dell'Agenzia relativa all'errore materiale nella determinazione del maggior reddito, limitandosi invece a richiamare in modo non corretto la questione decisa in primo grado. Poiché il giudice d'appello aveva omesso di pronunciarsi sul motivo di gravame, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione staccata di Lecce, anche per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
È invocato come parametro per denunciare l'apparenza della motivazione della sentenza d'appello, ma il relativo motivo resta assorbito.
Il giudice, anche in appello, deve esaminare le domande e i motivi di gravame proposti dalla parte; l'omesso esame di una specifica censura integra vizio di omessa pronuncia.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È richiamato quale norma processuale che consente di denunciare in cassazione la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello il giudice deve pronunciarsi su tutti i motivi specificamente dedotti avverso la sentenza impugnata; l'omissione di esame di un motivo di gravame integra nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c.
- Non può dirsi correttamente motivata una decisione che, a fronte di una censura puntuale sulla ricostruzione quantitativa del reddito accertato, ometta di confrontarsi con il nucleo della doglianza e si limiti a richiamare in modo generico le conclusioni della precedente decisione o della consulenza tecnica.
- Quando il motivo accolto assorbe gli altri, la Corte casssa la sentenza limitatamente al vizio rilevato e rinvia al giudice di merito affinché riesamini la controversia e provveda anche sulle spese.
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