Cassazione Penale, Ordinanza n. 07147/2025 del 20/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Monza, aveva ridotto la pena inflitta all'imputata per il delitto di omicidio stradale a mesi cinque e giorni dieci di reclusione. L'imputata proponeva ricorso straordinario per cassazione deducendo un unico motivo: l'intervenuto decorso del termine di prescrizione prima della decisione di secondo grado. La Corte di cassazione non affronta il merito della doglianza, ma rileva che il ricorso straordinario è stato proposto oltre il termine perentorio di centottanta giorni previsto per tale impugnazione, decorrente dal deposito del provvedimento della Corte di cassazione, e quindi lo dichiara inammissibile.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché tardivo. La Corte ha ritenuto applicabile il principio secondo cui il termine di centottanta giorni per il ricorso straordinario ex art. 625-bis, comma 2, c.p.p. decorre dalla data di deposito del provvedimento, indipendentemente dalla successiva conoscenza effettiva della parte. Poiché il provvedimento era stato depositato il 29 maggio 2023 e il ricorso risultava presentato solo il 18 marzo 2024, l'impugnazione è stata considerata tardiva. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
termine perentorio di centottanta giorni
Il termine per il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto decorre dalla data di deposito del provvedimento della Corte di cassazione, non dalla sua effettiva conoscenza da parte dell'interessato.
Il ricorso tardivamente proposto è immediatamente dichiarato inammissibile.
La declaratoria di inammissibilità può essere pronunciata senza formalità.
Massime di principio
- Il termine perentorio per il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto decorre dal deposito del provvedimento impugnato e non dal momento in cui la parte ne abbia avuto conoscenza effettiva.
- La proposizione del ricorso oltre il termine fissato dalla legge determina l'inammissibilità immediata dell'impugnazione, senza che occorra esaminare i motivi di merito.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per causa imputabile al ricorrente, seguono ex lege la condanna alle spese processuali e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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