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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21371/2025 del 06/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo non consentito il sindacato di legittimità sulla sola doglianza relativa all'eccessività della pena quando la graduazione sanzionatoria sia sorretta da motivazione congrua e non manifestamente illogica. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari. L'unico motivo dedotto contestava esclusivamente l'eccessività del trattamento sanzionatorio, ritenuto dal ricorrente sproporzionato. La Corte di cassazione ha però rilevato che la censura investiva la sola determinazione della pena, materia rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, e che la motivazione della sentenza impugnata risultava sufficiente e non illogica. Non emergono dal testo i reati contestati nel processo di merito, né altri profili devoluti con il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 133 c.p.

    Le ragioni della determinazione della pena possono essere adeguatamente esplicitate mediante il richiamo agli elementi di valutazione indicati dalla norma, ritenuti decisivi o rilevanti dal giudice di merito; non è necessaria una motivazione analitica ulteriore quando la pena irrogata sia inferiore alla media edittale e la scelta sia non arbitraria.

Massime di principio

  • La graduazione della pena, compresa la determinazione della pena base e gli aumenti o diminuzioni per circostanze e continuazione, appartiene alla discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione sufficiente e non manifestamente illogica.
  • La censura di eccessività della pena non è ammissibile in sede di legittimità quando non denunci un vizio di manifesta illogicità, arbitrarietà o difetto di motivazione nella scelta sanzionatoria.
  • Il giudice può assolvere l'onere motivazionale sulla pena anche con formule sintetiche, purché il richiamo agli elementi dell'art. 133 c.p. consenta di comprendere il percorso valutativo seguito.
  • Quando la pena irrogata è inferiore alla media edittale, non è richiesta una motivazione specifica e dettagliata, se la decisione risulta comunque congrua e ragionevole.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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