Cassazione Penale, Sentenza n. 23355/2025 del 23/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza che in parte restituiva alcuni beni e in parte ordinava la confisca ex art. 240-bis c.p. sollevando quattro censure principali: (1) violazione dell'art. 407, comma 3, c.p.p., per aver utilizzato un'informativa della Guardia di Finanza acquisita dopo il termine delle indagini preliminari e quindi inutilizzabile ai fini della confisca; (2) violazione dell'art. 649 c.p.p. (ne bis in idem), sostenendo che si fosse di fatto riaperto un giudizio sullo stesso fatto già sanzionato; (3) violazione dell'art. 240-bis c.p. per avere il giudice confiscato tutti i beni acquisiti nel periodo sospetto invece della sola porzione corrispondente, per valore, alla sproporzione accertata; (4) questione di illegittimità costituzionale degli artt. 444 c.p.p. e 240-bis c.p. rispetto agli artt. 3, 24, 111 Cost. e alla direttiva UE 2024/1260, con l'affermazione che la confisca successiva al patteggiamento violerebbe il principio di intangibilità del giudicato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i ricorsi come infondati o inammissibili. In sintesi: (i) il primo motivo è stato respinto perché la giurisprudenza consolidata ammette accertamenti patrimoniali e sequestri funzionali alla confisca anche se svolti dopo la scadenza dei termini delle indagini preliminari; tali atti sono funzionali a un procedimento autonomo rispetto al giudizio di cognizione e non hanno natura tipicamente probatoria ai fini dell'accertamento del reato; (ii) il secondo motivo è stato ritenuto infondato: la confisca ex art. 240-bis è una misura obbligatoria autonoma rispetto alla confisca del profitto del reato disposta in sede di cognizione, e la sua applicazione non configura ne bis in idem; (iii) il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità e mancanza di specifici e coerenti sviluppi critici rispetto ai singoli beni confiscati, non avendo i ricorrenti contestato adeguatamente i dati probatori (quali ripetuti versamenti in contanti); (iv) il quarto motivo (profilo costituzionale) è stato ritenuto manifestamente infondato alla luce della giurisprudenza che ammette la confisca da parte del giudice dell'esecuzione se il giudice di cognizione non ha già deciso sulla materia. Conclusione: i ricorsi sono stati respinti e l'ordinanza impugnata confermata.
Norme richiamate
La Corte afferma che la scadenza del termine per le indagini preliminari non impedisce al pubblico ministero di svolgere accertamenti patrimoniali funzionali a misure cautelari reali e alla confisca ex art. 240-bis; tali atti non sono equiparabili agli atti di ricerca probatoria vietati dopo la scadenza.
La norma disciplina la confisca per sproporzione (c.d. confisca allargata). La Corte la interpreta come misura patrimoniale autonoma, funzionale e obbligatoria ove ricorrano i presupposti (reato-spia e sproporzione), distinta dalla confisca del profitto e adottabile dal giudice dell'esecuzione quando il giudice di cognizione non abbia già provveduto.
Riferita come norma sulla confisca del profitto del reato; la Corte distingue tale confisca, facoltativa in sede di cognizione, dalla confisca obbligatoria ex art. 240-bis.
Invocata dai ricorrenti per il divieto di doppia punizione (ne bis in idem). La Corte ha ritenuto che non opera in senso favorevole ai ricorrenti perché le due misure rispondono a presupposti diversi e il procedimento per la confisca per sproporzione è autonomo rispetto alla sentenza di condanna.
Norma sul patteggiamento. La Corte ha ritenuto che il patteggiamento costituisce accertamento della responsabilità penalmente rilevante e può costituire presupposto per la confisca ex art. 240-bis; non impedisce in sé successivi provvedimenti di confisca se integrati i presupposti.
art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992 n. 306 (richiamato come antecedente di art. 240-bis)
Richiamato per affermare la natura di misura patrimoniale di prevenzione/ sicurezza autonoma e la legittimità di provvedimenti cautelari funzionali alla confisca anche successivi alla fase investigativa principale.
Direttiva UE 2024/1260
Richiamata nella censura costituzionale dai ricorrenti, ma la Corte ha ritenuto la questione infondata; non ha riconosciuto che l'applicazione dell'art. 240-bis violi i principi invocati dalla difesa in rapporto alla direttiva.
Massime di principio
- Gli accertamenti patrimoniali finalizzati al sequestro preventivo e alla confisca ex art. 240-bis possono essere svolti anche dopo la scadenza dei termini delle indagini preliminari: tale attività è autonoma rispetto all'indagine di prova sul reato.
- La confisca per sproporzione ex art. 240-bis è una misura patrimoniale autonoma rispetto alla confisca del profitto e può essere disposta dal giudice dell'esecuzione se il giudice di cognizione non ha già deciso sulla materia.
- Non si configura automaticamente ne bis in idem quando, dopo una sentenza di condanna o patteggiamento che ha disposto una confisca del profitto, il giudice dell'esecuzione dispone la confisca per sproporzione: presupposti e finalità sono diversi.
- Per impugnare efficacemente una confisca per sproporzione è necessario contestare in modo specifico e documentato la ricostruzione patrimoniale del pubblico ministero (ad es. fornire spiegazioni puntuali per versamenti in contanti, spese, investimenti, ristrutturazioni), evitando deduzioni generiche che la Corte può dichiarare inammissibili.
- La questione della proporzione tra valore della sproporzione e valore dei beni confiscati va trattata con argomentazioni e calcoli concreti riferiti ai singoli beni; affermazioni meramente teoriche o esempi astratti senza applicazione al caso concreto rischiano di essere respinte per genericità.
- Le impugnazioni che gravano su profili costituzionali o di incongruenza con normative UE richiedono una motivazione robusta e collegamenti giuridici precisi: mere invocazioni generiche di violazione del giudicato o di direttive UE difficilmente vengono accolte.
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