Cassazione Penale, Sentenza n. 35368/2022 del 22/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso è volto a censurare il rigetto dell'istanza di revoca della custodia cautelare in relazione al delitto di omicidio. Il ricorrente deduceva l'esistenza di uno stabile radicamento nel territorio italiano (residenza e lavoro) e la rimozione chirurgica di un nevo sul volto, sostenendo che tali elementi giustificassero la sostituzione della misura con una meno afflittiva e che la modifica dei connotati non comportasse serio pericolo di fuga alla luce degli strumenti di riconoscimento facciale.
La decisione
Il ricorso è dichiarato inammissibile perché ritenuto generico, assertivo e reiterativo delle stesse argomentazioni già esaminate e adeguatamente motivate dal giudice di merito. Il Tribunale ha ritenuto non convincenti le critiche alla motivazione impugnata, confermando l'esistenza della presunzione relativa di adeguatezza della misura cautelare (art. 275, comma 3 c.p.p.) e rilevando elementi concreti di pericolo di fuga e di reiterazione del reato, inclusa la possibilità di spostamento internazionale e la rilevanza, ai fini cautelari, della modificazione dei connotati. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Il Tribunale ha richiamato la presunzione relativa di adeguatezza della misura cautelare in presenza di esigenze quali il pericolo di fuga e di reiterazione; tale presunzione rende necessaria la produzione di elementi nuovi e specifici per giustificare la revoca o l'attenuazione della misura.
La norma è stata applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali per l'inammissibilità del ricorso; il Tribunale ha ritenuto che l'inammissibilità non derivi da cause non attribuibili al ricorrente.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata nei provvedimenti di rinvio alla cancelleria per gli adempimenti consequenziali al provvedimento di inammissibilità.
Corte Cost., sent. n. 186 del 2000
Richiamata in tema di valutazione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità utile a decidere sulla condanna al versamento in favore della Cassa delle ammende; il Tribunale ha ritenuto non sussistenti elementi per escludere la colpa.
Massime di principio
- Un ricorso avverso provvedimenti cautelari dev'essere specifico: bisogna criticare puntualmente la motivazione del giudice di merito e non limitarsi a esprimere dissenso generico.
- Per ottenere la revoca o l'attenuazione di una custodia cautelare è necessario apportare elementi nuovi e concreti che contrastino la presunzione di adeguatezza prevista dall'art. 275, comma 3 c.p.p.; la sola affermazione di radicamento sul territorio può non essere sufficiente se non adeguatamente provata.
- Va affrontato e confutato esplicitamente il rischio di reiterazione del reato: il silenzio su questo punto può rendere il ricorso inammissibile o inefficace.
- Modifiche fisiche dell'aspetto (es. rimozione di un nevo) non escludono automaticamente il pericolo di fuga o la difficoltà di identificazione: occorre dimostrare compiutamente l'effettiva impedibilità del riconoscimento.
- Le argomentazioni che erano già state esaminate e motivate dal giudice di merito richiedono nuovi elementi probatori per essere riesaminate dal giudice d'appello; la mera reiterazione non è sufficiente.
- L'inammissibilità del ricorso può comportare condanne per spese e somme a titolo di ammenda: valutare il rischio di esito negativo e predisporre il ricorso con attenzione per evitare conseguenze economiche.
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