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Ordinanza

Ordinanza n. 697/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento della deliberazione ARERA n. 455/2023/EEL del 10.10.2023, recante l'”adozione di un nuovo provvedimento prescrittivo nei confronti della società Duferco Energia Spa in ottemperanza a sentenza del Consiglio di Stato in tema di strategie di programmazione non diligenti di energia elettrica (procedimento avviato con deliberazione dell'Autorità 419/2021/E/eel)", e atti connessi.

Giustizia amministrativa202302392

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione ARERA n. 455/2023/EEL del 10 ottobre 2023, recante l'adozione di un nuovo provvedimento prescrittivo nei confronti della società ricorrente, nonché atti connessi

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ricorrente ha proposto ricorso per l'annullamento della deliberazione ARERA adottata in ottemperanza a una precedente sentenza del Consiglio di Stato, relativa a strategie di programmazione non diligenti di energia elettrica. ARERA e Terna si sono costituite con atti di mera forma. Il TAR ha rilevato che, dal gennaio 2024, non risultano depositati ulteriori atti o documenti nel fascicolo processuale. Prima di assumere decisioni congruenti sulla causa, anche in vista della possibile calendarizzazione dell'udienza di merito entro il primo semestre del 2027, il Collegio ha ritenuto necessario acquisire dalla ricorrente una dichiarazione motivata circa la permanenza dell'interesse alla decisione nel merito, nonché l'aggiornamento della situazione relativa alla vicenda controversa, con indicazione di eventuali fatti o atti sopravvenuti e dell'eventuale necessità di attività istruttoria. Alle resistenti è stato richiesto di fornire chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti di causa, indicando in particolare eventuali fatti sopravvenuti o provvedimenti rilevanti per la permanenza dell'interesse alla decisione o comunque idonei a influire sull'esito del giudizio.

La decisione

Il TAR ha disposto specifici incombenti istruttori, ordinando a tutte le parti di depositare entro il 31 luglio 2026, nelle forme del processo amministrativo telematico, le informazioni e i chiarimenti richiesti. La ricorrente dovrà precisare motivatamente se permane l'interesse alla decisione nel merito e aggiornare la situazione della controversia; ARERA e Terna dovranno fornire chiarimenti documentati e aggiornati sugli eventuali sviluppi rilevanti. L'ordinanza non decide la legittimità della deliberazione impugnata né la domanda di annullamento. Il Collegio ha tuttavia avvertito che l'inerzia della ricorrente rispetto alla richiesta di dichiarare la permanenza dell'interesse potrà essere valutata, ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a., quale comportamento processuale indicativo di un disinteresse attuale e inequivoco, con conseguente possibile dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

Norme richiamate

  • art. 119 c.p.a.

    La controversia è trattata nell'ambito del rito speciale richiamato dal TAR.

  • art. 63 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento dei poteri istruttori del giudice amministrativo.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla valutazione del comportamento processuale e alla possibile improcedibilità per mancata dimostrazione della permanenza dell'interesse.

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali poste a fondamento degli incombenti istruttori.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    Consente di desumere dal comportamento processuale della parte, anche in caso di inerzia a seguito di richiesta del giudice, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

  • art. 85 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni applicate nell'adozione dell'ordinanza.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo rileva una prolungata inerzia processuale e deve verificare l'attualità dell'interesse alla decisione, può disporre incombenti istruttori rivolti alle parti per acquisire dichiarazioni motivate e aggiornamenti sui fatti o sugli atti sopravvenuti.
  • La richiesta alla parte ricorrente di dichiarare la permanenza dell'interesse alla decisione costituisce un incombente processuale il cui mancato assolvimento può essere valutato, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., come manifestazione implicita ma inequivoca di disinteresse attuale, idonea a fondare una pronuncia di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
  • Prima di dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse sulla base dell'inerzia processuale, il giudice può acquisire chiarimenti aggiornati da tutte le parti sugli sviluppi della vicenda e sulla persistenza dell'utilità concreta della decisione.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processualeEstinzione, perenzione e improcedibilitàRegolazione dell'energia (ARERA)
RamiProcesso amministrativoAutorità indipendenti e regolazione
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseIncompetenza

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