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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18733/2026 del 25/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione di legittimità riguarda il ricorso proposto nell'interesse di un imputato condannato in appello per una condotta commessa in un supermercato, consistita nella sottrazione di merce dagli scaffali e nella successiva condotta violenta o minacciosa ritenuta funzionale ad assicurarsi il possesso della cosa. Con il primo motivo si lamentavano violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata riqualificazione del fatto da rapina a tentato furto; con il terzo motivo si censurava l'esclusione del tentativo rispetto alla rapina impropria. Con il secondo motivo si deduceva il mancato riconoscimento del fatto di lieve entità, in relazione all'intervento della sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024; con il quarto motivo si contestava la commisurazione della pena ai sensi degli artt. 132 e 133 c.p., assumendone l'inadeguatezza. La difesa depositava anche memoria sull'ammissibilità del ricorso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo e il terzo motivo reiterativi di censure già dedotte in appello, privi di specificità e solo apparentemente motivati, perché non si confrontavano con le argomentazioni della sentenza impugnata; ha inoltre osservato che la rapina impropria consumata è integrata quando, dopo la sottrazione della cosa mobile altrui, l'agente usa violenza o minaccia per assicurarsi il possesso della res. I motivi sul fatto di lieve entità e sulla pena sono stati ritenuti inammissibili perché la Corte territoriale aveva motivato in modo congruo sulla base delle modalità del fatto e aveva correttamente esercitato il potere discrezionale di determinazione della pena, fissandola nel minimo edittale, aumentandola per la continuazione e riducendola per il rito. Conseguentemente l'imputato è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 628 c.p.

    Per la rapina impropria consumata è sufficiente che, dopo la sottrazione della cosa mobile altrui, l'agente adoperi violenza o minaccia per assicurare a sé o ad altri il possesso della res.

  • art. 56 c.p.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la riqualificazione del fatto in tentato furto, ma la Corte ha escluso tale prospettazione.

  • art. 624 c.p.

    Richiamato dal ricorrente in via alternativa per sostenere la diversa qualificazione del fatto come tentato furto.

  • art. 132 c.p.

    La motivazione sulla pena è stata ritenuta congrua perché la determinazione del trattamento sanzionatorio si collocava nei limiti del potere discrezionale del giudice e nel minimo edittale.

  • art. 133 c.p.

    Ai fini della motivazione sulla pena non è necessario dare conto analitico di tutti gli elementi, essendo sufficiente richiamare quelli di maggiore rilievo nel giudizio complessivo.

  • Corte costituzionale n. 86 del 2024

    Richiamata dal ricorrente per invocare il riconoscimento del fatto di lieve entità, ma ritenuta non idonea a scalfire la motivazione della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando ripropone pedissequamente censure già dedotte in appello senza confrontarsi con la motivazione della decisione impugnata, risultando quindi privo di specificità.
  • La rapina impropria consumata è integrata quando, dopo la sottrazione della cosa mobile altrui, l'agente usa violenza o minaccia per assicurare a sé o ad altri il possesso della res; non è necessario che la violenza sia direttamente esercitata da ciascun concorrente, potendo rilevare il concorso nella condotta complessiva.
  • La qualificazione tra rapina propria, rapina impropria e tentativo va effettuata in base alla concreta sequenza fattuale e ai criteri distintivi elaborati dalla giurisprudenza, valorizzando sia il profilo materiale sia quello soggettivo.
  • La censura sulla pena è inammissibile quando la sentenza di merito espone in modo logico gli elementi ritenuti rilevanti ai sensi degli artt. 132 e 133 c.p.; il giudice non è tenuto a esaminare singolarmente ogni parametro di cui all'art. 133 c.p., essendo sufficiente la considerazione di quelli decisivi.
  • La determinazione della pena nel minimo edittale, con aumento per continuazione e riduzione per il rito, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito se sorretta da motivazione coerente e non illogica.

Come è indicizzato

MaterieRapinaFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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