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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34914/2025 del 27/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 28/06/2024. Con il primo motivo ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, c.p., nella parte in cui vieta la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva reiterata. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte rileva però che tali attenuanti erano già state riconosciute dal giudice di primo grado, sicché il motivo è privo di interesse.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, c.p., richiamando la giurisprudenza di legittimità che considera la norma derogatoria rispetto al regime ordinario del bilanciamento e non irragionevole. Ha inoltre dichiarato inammissibile per carenza di interesse il motivo relativo alle circostanze attenuanti generiche, poiché esse risultavano già concesse in primo grado. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 69, quarto comma, c.p.

    La disposizione che vieta la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva reiterata è qualificata come norma derogatoria del bilanciamento ordinario e non è ritenuta manifestamente irragionevole o arbitraria.

  • art. 69 c.p.

    Richiamato nel quadro del giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti.

Massime di principio

  • La questione di legittimità costituzionale del divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata è manifestamente infondata, poiché la norma ha natura derogatoria rispetto alla disciplina ordinaria del bilanciamento e mira a valorizzare, in misura contenuta, l'elemento soggettivo del reato in presenza di reiterate condotte trasgressive.
  • Un motivo di ricorso è inammissibile per carenza di interesse quando censura la mancata concessione di attenuanti che risultano già riconosciute nel giudizio di primo grado.
  • In sede di ricorso per cassazione, la censura contro la motivazione sulla comparazione delle circostanze non può fondarsi su una premessa fattuale smentita dagli atti, essendo necessario un concreto interesse a impugnare.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiRecidiva

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