Cassazione Penale, Sentenza n. 30049/2024 del 23/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha depositato, in data 7 ottobre 2023, un'istanza di restituzione nel termine ai sensi dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., deducendo di non aver mai avuto effettiva conoscenza della sentenza della Corte d'appello di Torino del 1/10/2019 (che lo aveva condannato per il reato previsto dall'art. 73, V comma, DPR 309/1990 commesso il 30/09/2017), essendo allora ristretto nel carcere di Ivrea per altra causa; chiedeva quindi di essere rimesso in termini per impugnare la citata sentenza, in relazione al provvedimento di cumulo del 21/09/2023.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, poiché il ricorrente era stato dichiarato assente ai sensi dell'art. 420-bis cod. proc. pen., il rimedio procedurale corretto per far valere la mancata conoscenza del processo non è la restituzione nel termine (art. 175, comma 2), bensì la rescissione del giudicato disciplinata dall'art. 629-bis cod. proc. pen. (introdotta dalla legge 28/04/2014, n.67). Ha inoltre affermato che l'istanza di restituzione non può essere riqualificata d'ufficio in richiesta di rescissione, poiché il principio di conservazione (art. 568, comma 5) opera solo per i rimedi qualificati come impugnazioni dal codice e la restituzione non ha natura impugnatoria. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 175, comma 2, cod. proc. pen.
La disciplina della restituzione nel termine si applica ai procedimenti contumaciali secondo la normativa anteriore alla legge 28/04/2014; non è il rimedio adeguato per i procedimenti regolati dall'istituto del processo in assenza introdotto dalla medesima legge.
Dichiarazione di assenza dell'imputato che attiva la disciplina del processo in assenza: quando applicata, il rimedio esperibile è la rescissione del giudicato e non la restituzione nel termine.
legge 28 aprile 2014, n. 67, art. 11, comma 5
Ha introdotto la disciplina del processo in assenza e l'istituto della rescissione del giudicato per regolare gli effetti dei processi in cui l'imputato è stato dichiarato assente; tale disciplina si applica agli atti successivi alla sua entrata in vigore.
art. 625-ter cod. proc. pen. (ora art. 629-bis cod. proc. pen.)
Il rimedio della rescissione del giudicato (oggi art. 629-bis) è il mezzo previsto per far valere la mancata conoscenza del processo nei casi di dichiarazione di assenza dell'imputato.
art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
Il principio di conservazione delle impugnazioni si applica solo ai rimedi qualificati come impugnazioni dal codice di rito e non è estendibile alla restituzione nel termine, che non ha natura impugnatoria.
Massime di principio
- Se l'imputato è stato dichiarato assente ai sensi dell'art. 420-bis (procedimento in assenza), il rimedio corretto per la mancata conoscenza del processo è la rescissione del giudicato (art. 629-bis) e non la restituzione nel termine ex art. 175.
- La restituzione nel termine prevista dall'art. 175 si applica solo ai procedimenti contumaciali definiti secondo la normativa antecedente alla legge n.67/2014; pertanto va valutata la natura del procedimento al momento della decisione impugnata.
- Il giudice non può automaticamente riqualificare un'istanza di restituzione nel termine come una richiesta di rescissione del giudicato: il principio di conservazione riguarda solo strumenti qualificati come impugnazioni dal codice.
- L'utilizzo del rimedio procedurale sbagliato comporta il rischio di inammissibilità e l'onere di spese processuali e sanzioni (es. somma alla cassa delle ammende).
- In casi concreti di effettiva mancata conoscenza del processo (es. detenzione per altra causa), è consigliabile proporre tempestivamente la richiesta di rescissione del giudicato, documentando la mancata conoscenza e la corrispondenza temporale degli eventi.
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