Ordinanza n. 2262/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'ottemperanza del giudicato formatosi con sentenza n.4178/2024, pubblicata il 04/06/2024, nella causa iscritta al r.g. n. 10615/2023 del Tribunale di Napoli Sez. Lavoro, attestato di conformità del 29/11/2024, notificata il 29/11/2024 al MIUR, passata in cosa giudicata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di differenze retributive
Esito
La controversia
La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, n. 4178/2024, già oggetto di precedente sentenza di ottemperanza del TAR, n. 5805/2025, con la quale era stato ordinato al Ministero di provvedere al pagamento entro trenta giorni ed era stato nominato un Commissario ad acta per il caso di inerzia. Con istanza del 9 gennaio 2026 la ricorrente ha denunciato il persistente inadempimento, chiedendo la condanna dell'Amministrazione e/o del Commissario al pagamento di un'astreinte ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nonché la sostituzione del Commissario. L'Amministrazione ha prodotto documentazione relativa all'avvio delle procedure di liquidazione, comprendente un decreto di emissione di speciale ordine di pagamento in conto sospeso e l'attestazione del superamento del riscontro preventivo. La ricorrente ha insistito nelle proprie richieste. Il TAR ha ritenuto che tale documentazione non dimostrasse l'effettiva estinzione dell'obbligazione, trattandosi di atti endoprocedimentali, e ha inoltre rilevato d'ufficio la possibile inammissibilità della domanda di penalità di mora, poiché proposta per la prima volta con l'istanza successiva al ricorso introduttivo, anziché contestualmente alla domanda di ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha pronunciato un'ordinanza interlocutoria e istruttoria, senza definire il giudizio. Ha ritenuto persistente l'inadempimento perché l'Amministrazione non ha fornito prova dell'effettivo pagamento: l'onere probatorio grava sul Ministero debitore e può essere assolto mediante quietanze, mandati di pagamento quietanzati o contabili di accredito delle somme sul conto della creditrice; non sono sufficienti gli atti interni di liquidazione o gli adempimenti contabili preparatori. Ha quindi ordinato al Ministero e al Commissario ad acta già nominato di dare integrale esecuzione al giudicato entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, depositando in particolare i mandati di pagamento e le relative contabili di accredito. Quanto all'astreinte, il TAR ha rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., la possibile inammissibilità della domanda, osservando che la penalità di mora costituisce una condanna accessoria e prospettica da chiedere contestualmente al ricorso di ottemperanza, non un rimedio autonomo proponibile successivamente per sanzionare un inadempimento già verificatosi. Ha assegnato alle parti un termine per memorie sulla questione e ha fissato una nuova camera di consiglio per il 22 luglio 2026. Non è stata ancora decisa la richiesta di sostituzione del Commissario né quella relativa all'astreinte.
Norme richiamate
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente
La penalità di mora è qualificata come condanna accessoria e prospettica, da richiedere contestualmente all'ordine di ottemperanza; il TAR prospetta che una domanda formulata successivamente possa essere nuova e inammissibile.
Impone il previo avviso alle parti delle questioni di possibile inammissibilità rilevate d'ufficio, con assegnazione di un termine per memorie e osservazioni.
Il TAR richiama la possibile rilevanza penale dell'inosservanza degli obblighi derivanti da una decisione giudiziaria, quale profilo di responsabilità personale dei funzionari e del commissario; il richiamo è ammonitorio e non costituisce accertamento di responsabilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'Amministrazione debitrice deve provare l'effettivo e integrale adempimento del giudicato mediante documentazione attestante l'estinzione dell'obbligazione; i meri atti endoprocedimentali di liquidazione, emissione dell'ordine di pagamento o superamento dei controlli contabili non sono sufficienti.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. ha natura di condanna accessoria e prospettica, collegata all'ordine di ottemperanza, e deve essere richiesta con il ricorso introduttivo; la sua proposizione successiva può configurare una domanda nuova e, pertanto, inammissibile.
- Il protrarsi dell'inadempimento a un giudicato, nonostante gli ordini del giudice e l'attivazione del commissario ad acta, non è giustificato dalla complessità gestionale o dall'inerzia di altri uffici e può esporre i responsabili a conseguenze personali, anche per la maturazione di interessi, rivalutazione e ulteriori spese a carico dell'erario.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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