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Ordinanza

Ordinanza n. 6237/2026 - Roma, Sezione 2T

per l'esecuzione della sentenza n. 16596 dell’8 novembre 2023 pronunciata da questa Sezione sul ricorso 10195 del 2023;

Giustizia amministrativa202310195

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II terOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione dell'ordinanza di assegnazione del Tribunale di Roma e del giudicato formatosi sulla sentenza del TAR che aveva imposto il pagamento di euro 906,00 oltre accessori

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore procedente)

Prevale il privato

La controversia

Il creditore procedente ha promosso un reclamo nell'ambito del giudizio di ottemperanza, deducendo che il Ministero della Giustizia non aveva effettuato il pagamento dovuto nonostante l'istanza rivolta al Commissario ad acta e il decorso dei termini fissati dalla sentenza di ottemperanza. Ha chiesto la sostituzione del Commissario precedentemente nominato. Il TAR ha rilevato che l'inadempimento risultava ancora dagli atti e ha esaminato l'incidenza della sospensione biennale delle azioni esecutive e dei giudizi di ottemperanza prevista dall'art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge n. 89/2001, come modificato dalla legge di bilancio 2025.

La decisione

Il TAR ha ritenuto di poter decidere il reclamo ai sensi dell'art. 114, comma 6, c.p.a., escludendo che la sospensione prevista dall'art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge n. 89/2001 impedisse l'esame della domanda. Secondo il giudice, il giudizio di ottemperanza era già definito, il Commissario ad acta si era già insediato e il reclamo mirava soltanto ad adottare le misure organizzative necessarie per assicurare l'esecuzione di un doppio giudicato. Il TAR ha quindi revocato la nomina del precedente Commissario ad acta e ha disposto la nomina, in sua sostituzione, di un funzionario del Ministero della Giustizia, da individuarsi dal Capo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, incaricandolo di eseguire il giudicato entro novanta giorni. Non sono state liquidate spese.

Norme richiamate

  • art. 5-sexies, comma 12-bis, l. 24 marzo 2001, n. 89

    decorsi venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per i successivi due anni, i creditori di cui al comma 1 non possono iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza e le azioni esecutive e i giudizi di ottemperanza in corso sono sospesi

    La sospensione biennale non impedisce, nel caso esaminato, la decisione sul reclamo volto alla sostituzione del Commissario ad acta, poiché il giudizio di ottemperanza era già definito e il Commissario si era già insediato.

  • art. 1, comma 817, l. 30 dicembre 2024, n. 207

    Ha modificato l'art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge n. 89/2001 introducendo la sospensione delle azioni esecutive e dei giudizi di ottemperanza per il periodo previsto.

  • art. 114, comma 6, c.p.a.

    Costituisce la base processuale per l'adozione, nel giudizio di ottemperanza, delle misure necessarie ad assicurare l'esecuzione del giudicato, inclusa la sostituzione del Commissario ad acta.

Massime di principio

  • La sospensione legislativa delle azioni esecutive e dei giudizi di ottemperanza non preclude necessariamente l'esame di un reclamo proposto in un giudizio di ottemperanza già definito, quando il Commissario ad acta sia già stato nominato e insediato e la richiesta riguardi esclusivamente misure organizzative dirette a rendere effettiva l'esecuzione del giudicato.
  • Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può revocare il Commissario ad acta precedentemente nominato e sostituirlo con altro soggetto quando l'inadempimento persista, individuando le modalità organizzative necessarie per assicurare l'attuazione del giudicato.
  • Quando la legge individua già il criterio organizzativo per la nomina del Commissario ad acta, il giudice dell'ottemperanza può applicarlo senza compiere una valutazione di merito sull'obbligo sostanziale dell'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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