Ordinanza n. 6221/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento con misura cautelare anche monocratica ex art. 56 c.p.a. - della comunicazione a mezzo e-mail ricevuta in data 30 giugno 2025 (doc.7), con la quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha negato alla ricorrente la possibilità di presentare rinuncia all'istanza di riconoscimento del titolo estero sul sostegno, precludendole di fatto l'iscrizione ai percorsi di formazione di cui all'art. 7 del D.L. 31 maggio 2024 n. 71, convertito con modificazioni in legge 29 luglio 2024 n. 106, in quanto ha ricevuto un provvedimento di diniego di riconoscimento precedentemente al 31 maggio 2024, ancorché annullato dal Giudice Amministrativo; - delle FAQ n. 2, 4 e 13 pubblicate del Ministero dell'Istruzione e del Merito, con particolare riferimento alla FAQ n. 13, nella parte in cui si dichiara che “non è possibile partecipare ai percorsi formativi nel caso in cui l'Amministrazione abbia concluso il procedimento mediante adozione di un provvedimento espresso prima del 1° giugno 2024” (doc.6) - per quanto di ragione, dell'avviso del Ministero dell'Istruzione e del Merito prot. n.21907 del 4 giugno 2025, recanti le modalità e le tempistiche per l'espressione della rinuncia alla domanda di riconoscimento del titolo estero sul sostegno, ai fini della partecipazione dei percorsi INDIRE, ivi compresi i relativi allegati, nella parte in cui escluderebbero la ricorrente; - per quanto di ragione, del Decreto Interministeriale n. 77 del 24 aprile 2025, recante “Percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità attivati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106” (doc.5), nella parte in cui non prevede espressamente la facoltà di iscrizione ai suddetti percorsi per i soggetti che, destinatari di un provvedimento di diniego di riconoscimento del titolo estero anteriore al 1° giugno 2024, abbiano ottenuto una sentenza di annullamento di tale diniego passata in giudicato; - di ogni altro atto precedente e successivo, comunque connesso con i provvedimenti impugnati;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego ministeriale della rinuncia alla domanda di riconoscimento del titolo estero sul sostegno, con conseguente preclusione alla partecipazione ai percorsi di specializzazione previsti dall'art. 7 del d.l. n. 71/2024, nonché FAQ ministeriali, avviso ministeriale e decreto interministeriale disciplinanti tali percorsi
Esito
La controversia
La ricorrente aveva conseguito in Spagna un titolo di specializzazione sul sostegno e aveva presentato domanda per il relativo riconoscimento in Italia. Tale procedimento era stato definito con un provvedimento espresso di diniego anteriore al 1° giugno 2024; il diniego era stato successivamente annullato dal giudice amministrativo con sentenza, con conseguente necessità di riedizione del potere amministrativo. In vista della partecipazione ai percorsi di specializzazione previsti dall'art. 7 del d.l. n. 71/2024, la ricorrente aveva chiesto di rinunciare alla domanda di riconoscimento del titolo estero, ma il Ministero dell'Istruzione e del Merito aveva respinto l'istanza ritenendo ostativo il precedente provvedimento espresso di diniego. Sono stati dedotti motivi diretti all'annullamento del diniego, delle FAQ ministeriali, dell'avviso ministeriale del 4 giugno 2025 e, per quanto occorrente, del d.i. n. 77/2025, nonché all'accertamento del diritto a partecipare ai percorsi anche quando il procedimento di riconoscimento non fosse definitivamente concluso alla data del 1° giugno 2024, in particolare nei casi in cui il diniego anteriore fosse stato annullato giudizialmente.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito del ricorso. Ha ricordato che la domanda cautelare era stata inizialmente respinta in sede monocratica, ma che il decreto non era stato confermato collegialmente: con ordinanza cautelare n. 4696 del 2 settembre 2025 il Tribunale aveva rilevato che il diniego del riconoscimento del titolo estero era stato annullato in sede giudiziale e che ciò imponeva alla pubblica amministrazione la riedizione del potere. In vista della decisione, il Collegio ha rilevato la possibile sopravvenuta carenza di interesse, poiché, analogamente ad altri casi, la ricorrente potrebbe aver partecipato al percorso formativo in forza dell'ammissione con riserva e aver conseguito il titolo di specializzazione. Ha quindi assegnato alla ricorrente trenta giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza per depositare una memoria chiarendo se abbia potuto svolgere il percorso inizialmente negato e dichiarando se intenda proseguire il giudizio qualora abbia conseguito il titolo. La pronuncia ha dunque natura interlocutoria e istruttoria, senza statuire sull'annullamento degli atti impugnati né sull'accertamento del diritto alla partecipazione.
Norme richiamate
art. 56 c.p.a.
misura cautelare anche monocratica ex art. 56 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base per la richiesta di tutela cautelare monocratica, senza che l'ordinanza definisca specificamente i relativi presupposti.
art. 7 d.l. 31 maggio 2024, n. 71, convertito dalla l. 29 luglio 2024, n. 106
percorsi di formazione di cui all'art. 7 del D.L. 31 maggio 2024 n. 71, convertito con modificazioni in legge 29 luglio 2024 n. 106
La norma costituisce la base legislativa dei percorsi di specializzazione sul sostegno ai quali la ricorrente intendeva partecipare.
d.l. 31 maggio 2024, n. 71, convertito dalla l. 29 luglio 2024, n. 106
non le è possibile presentare rinuncia all'istanza di riconoscimento
Secondo l'interpretazione amministrativa posta a fondamento del diniego, la definizione del procedimento di riconoscimento con provvedimento espresso anteriore al 1° giugno 2024 escludeva la possibilità di rinunciare alla domanda per accedere ai percorsi formativi.
d.i. n. 77 del 24 aprile 2025
Percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità attivati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71
Il decreto interministeriale disciplina i percorsi di specializzazione oggetto della controversia; la ricorrente ne ha contestato l'applicazione e, per quanto occorrente, la mancata previsione della propria situazione.
Massime di principio
- Quando il diniego amministrativo di riconoscimento di un titolo estero sia stato annullato dal giudice amministrativo, l'amministrazione è tenuta a rieditare il potere sul procedimento di riconoscimento, non potendo considerare definitivamente consolidata la precedente definizione negativa ai fini degli effetti collegati a tale procedimento.
- Nel corso del giudizio, la partecipazione del ricorrente al percorso formativo inizialmente negato e l'eventuale conseguimento del titolo possono incidere sulla persistenza dell'interesse alla decisione; prima di dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse, il giudice può chiedere al ricorrente di chiarire l'effettivo conseguimento del risultato perseguito e la volontà di proseguire il giudizio.
- Un'ordinanza cautelare collegiale che ammetta con riserva il ricorrente a un percorso formativo non definisce il merito della controversia, ma può rendere necessaria, in sede di trattazione del ricorso, una verifica concreta dell'utilità residua dell'eventuale annullamento degli atti impugnati.
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