Ordinanza n. 6222/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento con misura cautelare anche monocratica ex art. 56 c.p.a. del provvedimento di rigetto del 30.06.2025 rispetto alla domanda di rinuncia inoltratata a mezzo Posta elettronica certificata nella parte in cui afferma che “L'istanza di riconoscimento del titolo conseguito all’estero sul sostegno, presentata dal Sig. Fabio Improta, è stata chiusa con provvedimento di rigetto in data antecedente al 1° giugno 2024. Pertanto, ai sensi del D.L. 31 maggio 2024 n. 71 come modificato dalla Legge di conversione del 29 luglio 2024 n. 106, non è possibile presentare rinuncia all’istanza di riconoscimento. Per ulteriori chiarimenti si rinvia alle FAQ pubblicate nel sito del MIM https://www.mim.gov.it/web/guest/faq20 , in particolare a quanto specificato alle FAQ n.2 e n. 4.”; delle FAQ pubblicate nel sito del MIM https://www.mim.gov.it/web/guest/faq20 , in particolare a quanto specificato alle FAQ n.2 e n. 4; e per quanto occorre possa per la declaratoria di nullità e/o annullamento, ove ritenuto applicabile del provvedimento del Ministero comparso sulla piattaforma informatica “Riconoscimento professione docente” in cui il Ministero attesta l’impossibilità di effettuare la rinuncia alla domanda di riconoscimento su classi di concorso Sostegno, del Decreto Interministeriale n.77 del 24 aprile 2025 relativo ai Corsi INDIRE, ossia ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità attivati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106 con conseguente declaratoria del diritto degli istanti a partecipare a suddetti corsi anche se alla data del 1° giugno 2024 non siano decorsi i termini di conclusione del procedimento di riconoscimento del titolo estero, - nonché del provvedimento prot. n. 21907 del 04.06.2025, recante avviso sulle modalità e sulle tempistiche per l’espressione della rinuncia (art. 5 comma 3 del decreto interministeriale 24 aprile 2025, n. 77) nella parte in cui impone di formalizzare solo tramite l’apposita piattaforma SIDI “Riconoscimento professione docente” la rinuncia e non anche a mezzo pec nei casi di domanda di riconoscimento presentata in piattaforma e non in modalità cartacea. - nonché di ogni altro atto presupposto conseguente o comunque connesso anche non conosciuto; Per la declaratoria in via cautelare mediante qualsiasi provvedimento cautelare ritenuto opportuno - del diritto di parte ricorrente ad essere ammessa all’iscrizione ai percorsi di cui al DM 77/2025 nonché per la declaratoria di validità della rinuncia alla domanda di riconoscimento condizionata al positivo esito del giudizio de qua; - per la condanna in forma specifica delle Amministrazioni intimate all’adozione di tutti i provvedimenti opportuni al fine di tutelare il diritto della parte ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rigetto della rinuncia alla domanda di riconoscimento del titolo estero sul sostegno e atti connessi relativi all'ammissione ai percorsi di specializzazione disciplinati dal D.I. n. 77/2025
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale del 30 giugno 2025 con cui è stata respinta la rinuncia alla domanda di riconoscimento del titolo di sostegno conseguito in Romania. Il Ministero ha ritenuto che la domanda di riconoscimento fosse stata già chiusa con provvedimento di rigetto anteriore al 1° giugno 2024 e che, per tale ragione, non fosse possibile rinunciarvi ai sensi del decreto-legge n. 71/2024, come modificato dalla legge n. 106/2024. Sono stati inoltre impugnati le FAQ ministeriali, il provvedimento pubblicato sulla piattaforma informatica ministeriale, il D.I. n. 77/2025 e l'avviso ministeriale del 4 giugno 2025, nella parte in cui disciplinano le modalità di rinuncia e l'accesso ai percorsi di specializzazione. Il ricorrente ha chiesto l'annullamento degli atti, la declaratoria del diritto a partecipare ai percorsi e l'ammissione cautelare. In fase cautelare, il TAR aveva rilevato che il precedente provvedimento ministeriale di rigetto del riconoscimento era stato sospeso con ordinanza cautelare n. 2097/2024, con conseguente ordine di riesame, e aveva accolto la domanda cautelare dapprima con decreto monocratico e poi con ordinanza collegiale n. 4703/2025.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito del ricorso. Ha rilevato che, in fattispecie analoghe, alcuni ricorrenti avevano chiesto la declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse dopo essere stati ammessi con riserva ai percorsi di specializzazione in forza delle misure cautelari e dopo avere eventualmente conseguito il relativo titolo. Poiché tale circostanza può incidere sull'interesse attuale alla prosecuzione del giudizio, il Collegio ha ordinato al ricorrente di depositare, entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza, una memoria chiarendo se abbia potuto frequentare il percorso negato dal provvedimento impugnato e dichiarando se intenda proseguire il giudizio qualora abbia conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno. L'ordinanza ha quindi natura interlocutoria e istruttoria; non contiene una decisione definitiva sui motivi di ricorso né una regolazione delle spese.
Norme richiamate
misura cautelare anche monocratica
La disposizione è richiamata quale base del decreto cautelare monocratico adottato nella fase iniziale del giudizio.
decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71
non è possibile presentare rinuncia all’istanza di riconoscimento
È richiamato dal provvedimento ministeriale impugnato quale fondamento del diniego della rinuncia alla domanda di riconoscimento del titolo estero.
come modificato dalla Legge di conversione del 29 luglio 2024 n. 106
È indicata quale legge di conversione e modifica del decreto-legge n. 71/2024.
art. 7 decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71
percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità
È richiamato come base normativa dei percorsi di specializzazione ai quali il ricorrente aspirava a essere ammesso.
decreto interministeriale 24 aprile 2025, n. 77
Disciplina i percorsi di specializzazione e, secondo l'avviso ministeriale impugnato, le modalità e i tempi per l'espressione della rinuncia alla domanda di riconoscimento.
Massime di principio
- Quando, durante il giudizio, l'ammissione cautelare consente al ricorrente di frequentare il percorso formativo originariamente negatogli, il giudice può chiedere una specifica memoria per verificare se l'interesse alla decisione di merito sia ancora attuale.
- La sopravvenuta partecipazione al percorso formativo e l'eventuale conseguimento del titolo non determinano automaticamente la cessazione o l'improcedibilità del giudizio: occorre verificare in concreto la persistenza dell'interesse alla prosecuzione, anche alla luce delle conseguenze giuridiche della decisione richiesta.
- Un'ordinanza cautelare favorevole, rimasta inappellata, non definisce il merito della controversia, ma può comportare l'ammissione con riserva al percorso oggetto del giudizio e rendere necessaria una successiva verifica dell'interesse a ricorrere.
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