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Ordinanza

Ordinanza n. 6236/2026 - Roma, Sezione 2T

per l'ottemperanza della sentenza del Tar sede di Roma, sezione seconda ter, n. 17139/2023, pubblicata il 16.11.2023, a definizione del ricorso r.g.n. 12659/2022.

Giustizia amministrativa202403063

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II terOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del giudicato relativo al pagamento di somme dovute dal Ministero della Giustizia in forza di un decreto della Corte d'appello di Roma e della sentenza di ottemperanza del TAR

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha promosso un ulteriore incidente di esecuzione nell'ambito del giudizio di ottemperanza, deducendo il perdurante mancato pagamento delle somme riconosciute dalla Corte d'appello di Roma in un procedimento di equa riparazione ai sensi della legge n. 89/2001, nonostante la sentenza di ottemperanza n. 17139/2023, la successiva sostituzione del Commissario ad acta e l'ordinanza collegiale n. 17349/2025, che aveva imposto al Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia di individuare un nuovo funzionario incaricato dell'esecuzione. Il ricorrente ha inoltre rappresentato il mancato pagamento delle spese liquidate nelle precedenti fasi e del contributo unificato, quantificando il credito complessivo in euro 1.175,47 oltre accessori. Il TAR aveva richiesto al Commissario ad acta chiarimenti documentati sullo stato del procedimento di pagamento, ma tale richiesta istruttoria è rimasta ineseguita.

La decisione

Il TAR non ha ancora definito l'incidente di esecuzione né adottato il provvedimento conclusivo sull'ottemperanza. Preso atto del persistente inadempimento e dell'omessa risposta alla richiesta istruttoria, ha disposto la convocazione personale del Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia o di un suo delegato alla camera di consiglio del 22 maggio 2026, affinché riferisca sulle ragioni del mancato adempimento. Il Collegio ha riservato ogni altro provvedimento a tale udienza, precisando che la presenza non sarà necessaria se nel frattempo sarà data integrale esecuzione al giudicato. La causa è stata quindi rinviata alla camera di consiglio indicata.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 6, c.p.a.

    reclamo proposto ai sensi dell’art. 114, comma 6, c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base processuale del reclamo e dell'incidente di esecuzione nell'ambito del giudizio di ottemperanza.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. 24 marzo 2001, n. 89

    rispondente ai requisiti indicati dall’art. 5 sexies, comma 8, della L. n. 89 del 2001

    La norma è richiamata in relazione ai requisiti del dirigente o funzionario da nominare quale Commissario ad acta per l'esecuzione dei pagamenti dovuti a titolo di equa riparazione.

  • art. 1, comma 817, lett. m), l. 30 dicembre 2024, n. 20

    nel testo da ultimo novellato dall’art. 1, comma 817, lett. m), L. 30 dicembre 2024, n. 20

    La disposizione è richiamata quale fonte della modifica dell’art. 5-sexies della legge n. 89/2001 rilevante per l'individuazione del nuovo Commissario ad acta.

  • l. 24 marzo 2001, n. 89

    giudizio per equa riparazione ai sensi della L.n. 89/2001

    Costituisce la disciplina sostanziale del credito di equa riparazione posto a fondamento dell'obbligo di pagamento oggetto di ottemperanza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il persistente mancato adempimento del giudicato e l'inerzia del Commissario ad acta possono giustificare la revoca della precedente nomina e l'individuazione di un diverso commissario, con assegnazione di un nuovo termine per l'esecuzione.
  • Quando il Commissario ad acta non fornisce i chiarimenti documentati richiesti dal giudice sullo stato dell'esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può convocare personalmente il vertice amministrativo competente, o un suo delegato, per accertare le ragioni del perdurante inadempimento e riservare ulteriori misure.
  • La convocazione del vertice amministrativo nell'ambito del giudizio di ottemperanza costituisce una misura interlocutoria finalizzata a verificare l'effettivo adempimento, senza definire previamente l'incidente di esecuzione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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