Cassazione Penale, Sentenza n. 13008/2023 del 28/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Milano che lo ha ritenuto responsabile del reato di uso continuato di atto falso (artt. 482 - 489 c.p., con riqualificazione rispetto alla originaria contestazione ex art. 476 c.p.). Sono dedotti due motivi: (1) violazione del principio del ne bis in idem, sostenendo che la Corte avrebbe fatto riferimento a fatti già oggetto della sentenza n. 1720/2016 del Tribunale di Varese passata in giudicato (in particolare l'uso dell'atto falso dell'11 aprile 2011); (2) violazione di legge e vizio di motivazione per presunta illogicità nella parte in cui la Corte, pur affermando il delitto di uso di atto falso (art. 489 c.p.), avrebbe indicato un concorso nella formazione dell'atto falso, in apparente contrasto con la clausola di riserva contenuta nell'incipit dell'art. 489 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha rilevato che il principio del ne bis in idem impedisce di procedere per lo stesso fatto quale consistente identica fattispecie già giudicata, ma non impedisce di valutare lo stesso fatto storico alla luce di una diversa qualificazione giuridica: qui gli atti falsi utilizzati (la relazione/annotazione del 11.4.2011 con numero di protocollo falso e la copia della sentenza di assoluzione n. 1720/2016 con timbro e data di deposito falsi) sono stati valutati nella loro rilevanza ai fini dell'uso dell'atto falso, diverso dalle imputazioni valutate nel giudizio precedente (simulazione di reato, truffa, ricettazione, detenzione di armi). Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto infondata la censura: non è stato accertato che Giannini avesse formato o concorso materialmente nella falsificazione; la Corte territoriale ha solo rilevato l'interesse del ricorrente all'esistenza del documento falso (finalità di eccepire la decadenza dell'azione disciplinare), ma ha comunque provato l'uso degli atti falsificati nel procedimento disciplinare. Conclusivamente il ricorso è respinto; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La norma è stata interpretata nel senso che il reato di "uso di atto falso" richiede che l'agente non abbia concorso nella formazione del falso oppure che il concorso non sia punibile; la Corte ha accertato l'uso dell'atto falso da parte del ricorrente senza ritenere provato il suo concorso nella falsificazione.
Richiamati quale quadro normativo complessivo per i reati relativi agli atti falsi e al loro uso. La fattispecie è stata riqualificata sulla base di queste norme.
Norma originariamente contestata (falso materiale); la Corte d'appello ha riqualificato il fatto in uso continuato di atto falso (art. 489 e ss.), differenziando la valutazione rispetto alle imputazioni originarie.
principio del ne bis in idem (giurisprudenza consolidata)
Il principio impedisce di procedere per la medesima fattispecie già passata in giudicato, ma non ostacola che lo stesso fatto storico venga valutato sotto la lente di una diversa tipizzazione giuridica; la Cassazione ha richiamato precedenti di Sezioni che confermano tale distinzione.
Massime di principio
- Il principio del ne bis in idem tutela la medesima fattispecie giuridica già giudicata, ma non vieta che gli stessi fatti storici siano valutati per reati diversi; perciò l'identità fattuale non equivale sempre a identità di reato.
- La riqualificazione del fatto (es. da falso materiale a uso di atto falso) è legittima quando emergono elementi che ne giustificano una diversa qualificazione giuridica rispetto al giudizio precedente.
- Per il reato di uso di atto falso (art. 489 c.p.) è necessario che risulti l'uso nell'ambito di un procedimento; non è indispensabile che sia provato che l'imputato abbia materialmente formato il falso, purché non emerga un concorso nella falsificazione punibile o tale concorso sia indimostrato.
- La presenza di un interesse dell'agente all'esistenza del documento falso (ad es. per eccepire decadenze procedurali) non costituisce di per sé prova del concorso nella falsificazione; il giudice deve valutare separatamente la paternità del falso e l'uso del documento.
- In fatti complessi con procedimenti paralleli, occorre distinguere tra identità storica e identità di reato: ciò richiede attenzione nella comparazione delle imputazioni e degli elementi probatori esaminati nei diversi giudizi.
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