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Ordinanza

Ordinanza n. 3263/2026 - Roma, Sezione 4T

per l'annullamento 1) Della graduatoria dei vincitori del concorso – del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia - codice 02, per come pubblicata sul Portale InPA in data 18.02.2026, per come da ultimo rettificata il 15.04.2026 unitamente ad eventuali verbali di approvazione, così come la versione rettificata e pubblicata 03.04.2026 e unitamente al verbale della Commissione RIPAM del 02.04.2026 a cui si fa rinvio (sebbene non pubblico), ove di interesse, e della graduatoria degli idonei non vincitori, nelle parti di interesse; 2) Degli atti e dei verbali inerenti la pubblicazione e l’approvazione delle graduatorie per come pubblicate; 3) Di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, e tra questi: a) l’esito della prova scritta svolta il 23.10.2025 del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia, di cui n. 2.600 unità nell’Area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria – Cod. 02 per come pubblicato il 29.10.2025, nelle parti ritenute lesive; b)l’avviso di pubblicazione degli esiti delle prove scritte del 29.10.2025 e del relativo allegato, nelle parti lesive per parte ricorrente; c) la prova stessa nella parte in cui si prevede il quiz in narrativa; d)i verbali di formulazione e di approvazione dei quiz di cui in narrativa; e) i verbali di correzione della prova scritta di parte ricorrente; f) la graduatoria di riferimento ove pubblicata nelle more del giudizio; g) i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del presente giudizio; h) gli avvisi di assegnazione sede e di immissione in servizio limitatamente agli interessi di parte ricorrente; i) la lex specialis della procedura concorsuale tutta, ivi compresi eventuali ed ulteriori verbali inerenti ai criteri di valutazione delle prove scritte, laddove dovessero essere interpretati nel senso di importare l’inidoneità e, per l’effetto, l’esclusione dal concorso del ricorrente; l) l’avviso recante “Aggiornamento del 29.10.2025: Esiti prova scritta Pubblicati in data 22 ottobre 2025 gli esiti della prova scritta del profilo Funzionari codice 01 e in data 28 ottobre 2025 gli esiti della prova scritta del profilo Assistenti codice 02” limitatamente al risultato del ricorrente; m) le FAQ pubblicate il 04/08/2025, ove necessario; n) la Delibera di nomina della commissione giudicatrice, pubblica il 03.10.2025, ove ritenuto opportuno; o) la Nomina dei comitati di vigilanza pubblicata il 20.10.2025, ove ritenuto opportuno; p) l’avviso inerente le modalità della prova asincrona e i relativi risultati, nelle parti eventualmente lesive; n. le istruzioni per svolgimento della prova scritta pubblicate il 03.10.2025, ove ritenuto opportuno e ove eventualmente lesive; q) Dell’avviso di aggiornamento pubblicato sul Portale InPA in data 07.01.2026 relativamente alla parte in cui ha previsto la rettifica dei punteggi delle prove scritte del concorso, nelle parti di interesse e per quanto esposto in narrativa; Per l’accertamento Del diritto della ricorrente al riesame e rettifica in melius del punteggio della prova scritta del concorso in relazione al quiz di cui in narrativa, con conseguente condanna ex art. 30 cpa delle Amministrazioni resistenti, ognuna per quanto di spettanza, a riesaminare il punteggio di parte ricorrente per i motivi esposti in narrativa, incrementando consequenzialmente il punteggio della prova scritta; e, in generale, ad adottare ogni provvedimento opportuno e necessario per la tutela dei diritti della ricorrente.

Giustizia amministrativa202604776

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria dei vincitori e degli idonei non vincitori del concorso per il reclutamento di personale non dirigenziale presso il Ministero della Giustizia, nonché gli atti relativi alla prova scritta e al relativo punteggio

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato la graduatoria e gli atti della procedura concorsuale, contestando, tra l'altro, la legittimità di un quesito della prova scritta del 23 ottobre 2025, ritenuto privo di qualsiasi risposta corretta, nonché gli esiti della prova, i verbali di formulazione e correzione dei quesiti, i criteri di valutazione, le rettifiche dei punteggi e gli atti consequenziali. Ha chiesto l'annullamento degli atti impugnati e l'accertamento del diritto al riesame e alla rettifica in melius del punteggio, con conseguente rideterminazione della posizione in graduatoria. In sede cautelare ha dedotto il fumus boni iuris derivante dall'illegittimità del quesito contestato e il pregiudizio connesso alla mancata attribuzione del corretto punteggio e alla formazione della graduatoria.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris, ravvisando l'illegittimità del quesito contestato perché non contemplava alcuna risposta corretta, richiamando un precedente della stessa Sezione. Ha quindi accolto la domanda cautelare nei sensi indicati in motivazione, ordinando all'amministrazione di neutralizzare il quesito e di rideterminare il punteggio della candidata secondo la formula 40:21=39:21, attribuendo alle risposte esatte il valore di 0,76923 e alle risposte errate la penalità di 0,25641, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. Il Collegio ha inoltre autorizzato l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei numerosi controinteressati mediante pubblici proclami sui siti istituzionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero della Giustizia, prescrivendo modalità, termini e adempimenti specifici, a pena di improcedibilità. La trattazione del merito è stata fissata per l'udienza pubblica del 20 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la domanda cautelare è stata accolta in ragione della ritenuta sussistenza del fumus boni iuris.

  • art. 30 c.p.a.

    Richiamato nella domanda della ricorrente quale base della richiesta di condanna dell'amministrazione a riesaminare e rettificare il punteggio; l'ordinanza non decide definitivamente sulla domanda risarcitoria o di condanna.

  • art. 41, comma 4, c.p.a.

    quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità

    Consente di autorizzare la notificazione per pubblici proclami quando il numero dei soggetti da chiamare in giudizio rende particolarmente difficile la notificazione ordinaria.

  • art. 27, comma 2, c.p.a.

    Richiamato quale fondamento, insieme agli artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a., dell'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati.

  • art. 49 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento dell'ordine di integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami.

Massime di principio

  • In una procedura concorsuale, un quesito è illegittimo quando non contempla alcuna risposta corretta; in tal caso, in sede cautelare, il giudice può ordinare la neutralizzazione del quesito e la rideterminazione del punteggio del candidato.
  • La neutralizzazione di un quesito illegittimo deve essere accompagnata dalla ricalcolazione del punteggio secondo il sistema di valutazione applicabile alla prova, con attribuzione dei valori corrispondenti alle risposte esatte e alle penalità per quelle errate.
  • Quando il numero dei controinteressati potenzialmente necessari è particolarmente elevato, il giudice amministrativo può autorizzare l'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami sui siti istituzionali delle amministrazioni, stabilendo contenuti, modalità e termini degli adempimenti.
  • L'inottemperanza agli adempimenti prescritti per l'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami entro i termini perentori fissati dal giudice può comportare l'improcedibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiTutela cautelarePrincipio di legalità e tipicitàLegittimazione e interesse a ricorrere

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