Cassazione Civile, Sentenza n. 26694/2020 del 24/11/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La controversia trae origine dal rimborso, effettuato dall'agenzia di viaggi Zemontour a favore di un proprio cliente (C 2.290,00) per un pacchetto turistico non fruito a causa di una variazione dell'orario di volo. Zemontour ha chiesto la ripetizione di quanto rimborsato dal tour operator Karisma o, in subordine, il risarcimento. In primo grado il Tribunale aveva ritenuto che il rapporto contrattuale fosse diretto tra cliente e tour operator e aveva rigettato la domanda di Zemontour; la Corte d'Appello ha invece accolto l'appello di Zemontour riconoscendo l'azione di ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art.2041 c.c. e condannando Karisma al pagamento della somma rimborsata. Karisma ha impugnato innanzi alla Corte di Cassazione deducendo (i) l'inammissibilità della nuova domanda in appello, (ii) la mancata sussistenza dei presupposti dell'arricchimento senza causa e l'esistenza di un'azione titolata alternativa, (iii) la possibilità di azione di indebito nei confronti del cliente e (iv) l'effetto di una clausola contrattuale che prevedeva possibili variazioni d'orario dei voli.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Karisma, confermando la sentenza di appello che aveva accolto l'azione di ingiustificato arricchimento proposta da Zemontour e l'aveva condannata al pagamento di C 2.290,00 oltre rivalutazione e interessi, oltre alle spese dei gradi di giudizio. La Corte ha ritenuto ammissibile la domanda di ingiustificato arricchimento proposta in appello perché fondata sulle stesse circostanze di fatto già dedotte in primo grado, ha escluso l'esistenza di un'azione titolata con efficacia ripetitoria fra Zemontour e Karisma (e l'insussistenza della solidarietà fra agente e tour operator), ha applicato l'art.2041 c.c. come rimedio residuale e ha rigettato la censura relativa alla clausola contrattuale sulle variazioni d'orario in quanto non provata efficacemente dall'organizzatore. Ha inoltre liquidato le spese del giudizio di cassazione a carico della ricorrente (C 1.700,00 oltre oneri) e segnalato l'eventuale obbligo di versamento integrativo del contributo unificato ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, D.P.R. n.115/2002.
Norme richiamate
Rimedio di natura residuale: applicabile quando il solvens ha effettuato un pagamento che ha determinato uno spostamento patrimoniale ingiustificato a vantaggio del debitore e non esiste una diversa azione titolata a tutela del soggetto depauperato
Il pagamento del terzo può avere effetto solutorio dell'obbligazione anche contro la volontà del creditore, ma non attribuisce automaticamente al terzo (solvens) un titolo per agire in ripetizione nei confronti del debitore, salvo che sussista un rapporto sottostante che lo giustifichi
Norma relativa al pagamento fatto per errore scusabile: applicabile solo se il solvens ha pagato credendosi debitore per errore; la Corte ha ritenuto che nel caso non sussistesse tale errore, per cui l'art.2036 non era richiamabile
art. 14 D.Lgs. n.111/1995
"In caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico l'organizzatore e il venditore sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità, se non provano che il mancato o inesatto adempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a loro non imputabile"
La norma implica la responsabilità dell'organizzatore e del venditore secondo le rispettive competenze e non necessariamente la responsabilità solidale; ciò esclude che il venditore (agenzia) abbia automaticamente diritto di regresso contro l'organizzatore per le somme rimborsate al cliente
Norma sull'azione di regresso fra debitori solidali: la Corte ha ritenuto inapplicabile l'art.1299 ove non sussista solidarietà passiva fra agente e tour operator
Consente in appello l'introduzione di domande nuove purché fondate sulle stesse circostanze di fatto dedotte in primo grado; la Corte ha ritenuto corretta l'ammissione dell'azione di arricchimento proposta per la prima volta in appello perché derivata dalle medesime circostanze fattuali
Principio generale sul libero convincimento del giudice di merito e sui limiti di riesame in Cassazione; la Corte ha richiamato il potere del giudice di merito di valutare le prove e la correttezza della motivazione di merito
Regole sul ricorso per cassazione: la Corte ha considerato inammissibile la richiesta di riconsiderazione dei fatti e della valutazione delle prove, confermando che tali censure non sono idonee in sede di legittimità
D.P.R. n.115/2002, art.13 comma 1-quater
Norma procedurale sulla eventualità del versamento aggiuntivo del contributo unificato; la Corte ha dato atto dei presupposti per l'eventuale versamento da parte della ricorrente
Cass. Sez. U, Sentenza n. 9946/2009
Giurisprudenza richiamata per il principio secondo cui il terzo che paga pur sapendo di non essere debitore può agire solo per ingiustificato arricchimento, rafforzando la soluzione adottata in favore dell'azione di arricchimento
Massime di principio
- L'azione di ingiustificato arricchimento (art.2041 c.c.) è rimedio residuale: può essere esperita quando il terzo ha pagato il debito altrui e non sussiste un titolo giuridico che gli consenta la ripetizione (es. rapporto preesistente o solidarietà).
- La domanda di ingiustificato arricchimento può essere proposta per la prima volta in appello se si fonda sulle stesse circostanze di fatto già dedotte in primo grado; non occorre che la qualificazione giuridica sia identica sin dall'inizio.
- Il pagamento effettuato dal terzo produce effetto solutorio verso il creditore ma non conferisce automaticamente al terzo il diritto di regresso nei confronti del debitore, salvo che sussista un rapporto sottostante che lo giustifichi (mutuo, mandato con obbligo specifico, solidarietà, ecc.).
- Nel settore del turismo l'agenzia venditrice e il tour operator rispondono secondo le rispettive responsabilità ex D.Lgs. n.111/1995 art.14; l'assenza di solidarietà esclude l'automatico diritto di regresso dell'agenzia verso l'organizzatore.
- La clausola contrattuale che prevede la possibilità di variazioni d'orario non esonera automaticamente l'organizzatore dalla responsabilità: è necessario provare l'adempimento dell'obbligo di tempestiva informazione al cliente o altra causa che escluda la responsabilità.
- In sede di Cassazione le censure che chiedono una rinnovazione della valutazione probatoria o una diversa ricostruzione dei fatti sono generalmente inammissibili; il controllo riguarda questioni di diritto e corrette applicazioni normative.
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