Cassazione Civile, Sentenza n. 26672/2020 del 24/11/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Suedzucker AG aveva chiesto il risarcimento del danno ex legge 13 aprile 1988 n. 117 per aver subito l'effetto di una pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza n. 13852/2010) che aveva dichiarato inammissibile per tardività il ricorso proposto davanti al giudice tributario. La società eccepiva che era stata invece presentata un'istanza di accertamento con adesione che sospendeva il termine per impugnare e aveva altresì proposto ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c.; contestava l'inammissibilità per tardività dichiarata dai giudici di merito e deduceva la tempestività e l'ammissibilità della domanda risarcitoria in base all'esaurimento dei rimedi previsti
La decisione
Le Sezioni Unite hanno ritenuto che, con riferimento a provvedimenti della Corte di Cassazione che decidono la causa nel merito, l'azione di responsabilità ai sensi della legge n. 117/1988 è subordinata anche all'esperimento dell'istituto di revocazione ex art. 391-bis c.p.c., nella parte in cui l'art. 4 della legge 117 richiede che la domanda sia proposta quando non siano più possibili la modifica o la revoca del provvedimento. Hanno enunciato il principio secondo cui il termine di decadenza per proporre l'azione di risarcimento decorre: a) dalla pubblicazione del provvedimento sulla istanza di revocazione ex art. 391-bis, anche se tale istanza venga poi dichiarata inammissibile per estraneità al parametro dell'errore di fatto; ovvero b) se la revocazione non è stata esperita, dal provvedimento asseritamente fonte del danno. In tal ultimo caso il giudice della domanda di responsabilità deve verificare se il provvedimento fosse in astratto assoggettabile al rimedio della revocazione e, se positivo, dichiarare inammissibile la domanda per mancato esperimento del rimedio. Applicando il principio al caso concreto, la Corte ha ritenuto tempestiva e dunque ammissibile l'azione promossa da Suedzucker AG (ricorso depositato 18 luglio 2014), annullando il decreto di inammissibilità della Corte d'appello e rimettendo la causa al Tribunale di Perugia per il merito
Norme richiamate
legge 13 aprile 1988, n. 117 (art. 4, comma 2)
l'azione di risarcimento del danno contro lo Stato puo' essere esercitata soltanto quando siano stati esperiti i mezzi ordinari di impugnazione o gli altri rimedi previsti ... La domanda deve essere proposta a pena di decadenza entro due anni che decorrono dal momento in cui l'azione e' esperibile
Art. 4 va interpretato come norma elastica che richiede l'esperimento dei rimedi idonei a rimuovere il provvedimento dannoso; la clausola finale 'quando non siano piu' possibili la modifica o la revoca del provvedimento' include la revocazione ex art. 391-bis quando soggetta a termine certo
art. 391-bis c.p.c.
la pendenza del termine per la revocazione della sentenza della Corte di Cassazione non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza impugnata con ricorso per cassazione respinto
E' un rimedio speciale per errore di fatto: dal punto di vista del giudice di merito e' impugnazione straordinaria, ma dal punto di vista della Corte di Cassazione e della stabilita' della decisione introduce un termine perentorio (tecnica del termine) che rileva ai fini dell'art. 4 della legge 117/1988; la proposizione della revocazione o la sua pubblicazione sospende/condiziona la decorrenza del termine per l'azione risarcitoria
art. 324 c.p.c.
Disciplina la formazione del giudicato formale; le Sezioni Unite hanno distinto l'ambito della cosa giudicata formale (rilevante per le impugnazioni ordinarie contro sentenze di merito) dall'effetto di stabilita' e revocabilita' delle decisioni della Corte di Cassazione disciplinato da art. 391-bis
art. 395 c.p.c. (n. 4)
Individua l'errore di fatto come motivo di revocazione; art. 391-bis attua un rimedio specifico collegato a tale motivo quando la sentenza e' della Corte di Cassazione
art. 1227 c.c.
Principio della cooperazione e del dovere di attenuare il danno; la Corte distingue l'esperimento del rimedio tipizzato dall'art. 4 della legge 117/1988 (dovere specifico) dalla generica regola di comportamento di cui all'art. 1227 c.c.
legge 27 febbraio 2015, n. 18
Ha modificato il termine di decadenza portandolo a tre anni; nelle questioni di decorrenza la decisione distingue la disciplina ratione temporis applicabile al caso concreto
Massime di principio
- Se la pronuncia dannosa e' della Corte di Cassazione e la parte ha esperito la revocazione ex art. 391-bis, il termine per proporre l'azione di responsabilità civile decorre dalla pubblicazione della decisione sulla revocazione, anche se la revocazione viene poi dichiarata inammissibile per mancata sussistenza dell'errore di fatto
- Se la revocazione non e' stata esperita, il termine decorre dalla pubblicazione del provvedimento asseritamente illecito; tuttavia il giudice della responsabilità deve verificare se il rimedio della revocazione era astrattamente esperibile: se lo era e non e' stato esperito, la domanda e' inammissibile
- L'azione volta al risarcimento per provvedimenti della Cassazione e' quindi soggetta a un doppio profilo di verifica temporale e di congruita' del rimedio: tempestivita' formale e richiesta preventiva di esperire, quando possibile, la revocazione in termini certi
- La revocazione ex art. 391-bis ha termini perentori (es. 60 giorni dalla notificazione o termine variabile di pubblicazione applicabile ratione temporis): conviene esperirla prontamente se vi sono elementi di errore di fatto immediatamente rilevabili
- In casi simili occorre valutare rapidamente (a) se il vizio denunciato rientra nell'errore di fatto idoneo a giustificare la revocazione 391-bis; (b) se la revocazione e' stata o deve essere proposta entro il termine; e (c) in mancanza della revocazione, preparare la difesa sulla possibile inammissibilità per mancato esperimento del rimedio
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