Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 26757/2020 del 24/11/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (Stato)

La controversia

Una cittadina italiana, residente stabilmente in Italia e di origini rumene, fu aggredita, sequestrata e costretta con violenze e minacce a subire e compiere ripetuti atti sessuali. I due autori furono condannati in via definitiva a dieci anni e sei mesi di reclusione e al risarcimento dei danni da liquidarsi separatamente; alla vittima fu riconosciuta una provvisionale esecutiva di Euro 50.000, che non riuscì a ottenere perché i condannati erano latitanti. Nel febbraio 2009 la vittima convenne la Presidenza del Consiglio dei ministri chiedendo il risarcimento del danno per l'inadempimento dell'obbligo di attuare l'art. 12, par. 2, della direttiva 2004/80/CE, che imponeva di istituire entro il 1° luglio 2005 un sistema di indennizzo equo e adeguato per le vittime di tutti i reati intenzionali violenti. Il Tribunale di Torino, con sentenza del 26 maggio 2010, accertò l'inadempimento e condannò lo Stato a Euro 90.000 oltre interessi e spese. La Corte d'appello di Torino, con sentenza pubblicata il 23 gennaio 2012, confermò l'inadempimento e ridusse la somma a Euro 50.000 oltre accessori. La Presidenza del Consiglio propose tre motivi: 1) violazione delle norme UE e nazionali, sostenendo che la direttiva riguardasse solo situazioni transfrontaliere, non imponesse un indennizzo per ogni tipologia di reato e lasciasse agli Stati discrezionalità nella scelta dei reati e degli importi; contestò inoltre la gravità della violazione e il nesso causale, anche perché la vittima non aveva eseguito la provvisionale; 2) vizio di motivazione sul presupposto dell'impossibilità di ottenere il risarcimento dai responsabili, deducendo che la latitanza e la mancata proposizione di un'azione civile non dimostrassero un'impossibilità obiettiva; 3) violazione delle norme sul risarcimento e sulla liquidazione equitativa, sostenendo che Euro 50.000 costituissero un ristoro integrale del danno da reato, impropriamente posto a carico dello Stato, e contestando il quantum. Nel corso del giudizio la vittima ricevette l'indennizzo previsto dalla legge nazionale: dapprima Euro 4.800 e poi Euro 25.000, questi ultimi corrisposti il 17 luglio 2020 e comprensivi del precedente importo.

La decisione

La Corte ha escluso la cessazione della materia del contendere: l'indennizzo legale sopravvenuto e il risarcimento richiesto per l'inadempimento statale hanno causa petendi e petitum distinti, e il primo non elimina automaticamente il secondo. Ha rigettato il primo motivo: l'art. 12, par. 2, della direttiva 2004/80/CE impone un sistema di indennizzo per tutte le vittime di reati intenzionali violenti commessi sul territorio dello Stato, comprese quelle residenti nello stesso Stato; la violazione dell'obbligo è sufficientemente qualificata. Ha rigettato il secondo motivo: la direttiva considera le difficoltà oggettive nel conseguire il risarcimento dal reo, non richiede la prova di un'impossibilità assoluta né l'esperimento infruttuoso di una causa civile; nel caso concreto, la persistente latitanza dei responsabili rendeva inutilmente esperibile un'azione nei loro confronti e sussisteva il nesso causale. Ha accolto il terzo motivo soltanto quanto alla detrazione dell'indennizzo sopravvenuto, non quanto alla contestazione della liquidazione originaria. Ha chiarito che il danno da tardiva trasposizione va risarcito integralmente secondo i principi applicabili all'inadempimento, tenendo conto dell'indennizzo che la vittima avrebbe dovuto ricevere e dell'eventuale maggior danno, ma che l'indennizzo effettivamente percepito, avendo funzione compensativa omologa e provenendo dal medesimo soggetto obbligato, deve essere scomputato dal risarcimento. La Corte ha quindi cassato la sentenza d'appello in relazione al solo terzo motivo e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, ha deciso nel merito: dai Euro 50.000 liquidati, con gli interessi maturati, ha detratto Euro 25.000, imputandoli prima agli interessi e poi al capitale, e ha condannato la Presidenza del Consiglio a pagare Euro 30.022,43, oltre interessi legali dal 17 novembre 2020 al saldo. Ha posto a carico dello Stato le spese di tutti i gradi, compreso il procedimento dinanzi alla CGUE.

Norme richiamate

  • art. 12, par. 2, direttiva 2004/80/CE

    l’art. 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/80 impone a ogni Stato membro di dotarsi di un sistema di indennizzo che ricomprenda tutte le vittime di reati intenzionali violenti commessi nei loro territori e non soltanto le vittime che si trovano in una situazione transfrontaliera

    L'obbligo di istituire un sistema nazionale di indennizzo riguarda tutte le vittime di reati intenzionali violenti commessi sul territorio dello Stato, comprese le vittime residenti nello Stato stesso.

  • art. 1173 c.c.

    va ricondotto allo schema della responsabilità contrattuale per inadempimento dell’obbligazione ex lege dello Stato, di natura indennitaria. Responsabilità che, in ragione della natura antigiuridica del comportamento omissivo dello Stato anche sul piano dell’ordinamento interno, e dovendosi ricondurre ogni obbligazione nell’ambito della ripartizione di cui all’art. 1173 c.c., va inquadrata nella figura della responsabilità “contrattuale”, in quanto nascente non dal fatto illecito di cui all’art. 2043 c.c., bensì da un illecito ex contractu e cioè dall’inadempimento di un rapporto obbligatorio preesistente.

    La responsabilità dello Stato per omessa o tardiva trasposizione di una direttiva è ricondotta all'inadempimento di un'obbligazione preesistente ex lege e, quindi, allo schema della responsabilità contrattuale.

  • art. 1223 c.c.

    gli effetti pregiudizievoli (perdita subita e mancato guadagno) sono da ristorare integralmente ai sensi dell’art. 1223 c.c. o con valutazione equitativa del danno non altrimenti dimostrabile nel suo preciso ammontare, ex art. 1226 c.c.

    Il danno conseguente all'inadempimento statale comprende perdita subita e mancato guadagno e deve essere risarcito integralmente, salva la liquidazione equitativa quando l'ammontare preciso non sia dimostrabile.

  • art. 1226 c.c.

    gli effetti pregiudizievoli (perdita subita e mancato guadagno) sono da ristorare integralmente ai sensi dell’art. 1223 c.c. o con valutazione equitativa del danno non altrimenti dimostrabile nel suo preciso ammontare, ex art. 1226 c.c.

    È ammessa la liquidazione equitativa quando il danno non sia dimostrabile nel suo preciso ammontare; essa deve restare ancorata ai pregiudizi effettivamente patiti e non risultare arbitraria.

  • art. 2059 c.c.

    Maggior danno che può essere di natura patrimoniale o anche non patrimoniale, giacchè anche l’inadempimento contrattuale può dar luogo a quest’ultimo tipo di pregiudizio (art. 2059 c.c.) allorquando ricorrano le ipotesi espressamente previste dalla legge o sia stato leso in modo grave un diritto della persona tutelato dalla Costituzione

    Anche l'inadempimento contrattuale può produrre un danno non patrimoniale risarcibile nei casi previsti dalla legge o quando sia gravemente leso un diritto della persona tutelato dalla Costituzione.

  • art. 2043 c.c.

    Tra i due diritti non vi è coincidenza, giacchè il primo – che risponde ad una esigenza di interesse generale volta a garantire un ristoro, altrimenti non conseguibile, alle vittime di determinati crimini che investono l’integrità, e la dignità, personale (cfr. i già richiamati “Considerando” 2 e 3) – è la risultanza di un intervento conformativo rimesso alla discrezionalità del legislatore, mentre per il secondo vale il principio, di più generale attinenza all’ambito dei danni alla persona e desumibile dagli artt. 2043 e 2059 c.c., della integralità del ristoro delle conseguenze pregiudizievoli patite dalla vittima del fatto illecito commesso dal suo autore.

    Il risarcimento civile del danno da reato è distinto dall'indennizzo previsto dalla direttiva e, secondo il principio generale desunto dall'art. 2043 c.c., tende al ristoro integrale delle conseguenze pregiudizievoli causate dall'autore del fatto.

  • art. 1194 c.c.

    dall’importo risarcitorio liquidato dalla Corte territoriale di Euro 50.000,00, oltre interessi legali dalla sentenza di primo grado in data 26 maggio 2010 (alla data della decisione, del 17 novembre 2020, per complessivi Euro 5.022,43) essendo già avvenuta la conversione del credito di valore in valuta – va detratto l’importo di Euro 25.000,00 a titolo di indennizzo ex lege erogato in data 17 luglio 2020, con imputazione dello stesso, ai sensi dell’art. 1194 c.c., dapprima agli interessi medio tempore maturati (Euro 5.017,34) e poi alla somma capitale (nella misura residua di Euro 19.982,66).

    Quando viene imputato il pagamento dell'indennizzo detratto dal debito risarcitorio, la somma è imputata prima agli interessi maturati e poi al capitale, secondo l'art. 1194 c.c.

  • art. 384 c.p.c.

    La sentenza impugnata va, dunque, cassata in relazione al motivo accolto e, poichè – essendo pacifico, come detto, il fatto sopravvenuto del pagamento dell’indennizzo – non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2.

    La Corte di cassazione può decidere la causa nel merito dopo la cassazione quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 372 c.p.c.

    Di qui, pertanto, anche il superamento dei limiti di prova della documentazione del fatto sopravvenuto rispetto a quanto prevede l’art. 372 c.p.c., non vertendosi in ambito di “atto istruttorio del giudizio di cassazione”, ma sul piano della “conoscenza che il giudice di legittimità può avere sia della norma giuridica sopravvenuta sia del fatto sopravvenuto, equiparabile alla prima nei sensi sopra delineati”.

    Il fatto sopravvenuto che incide direttamente sulla situazione giuridica controversa può essere considerato in cassazione, in quanto equiparabile allo ius superveniens, e la relativa documentazione non è preclusa dai limiti dell'art. 372 c.p.c.

  • art. 96 c.p.c.

    In forza di una valutazione complessiva dell’esito della lite, deve ritenersi del tutto preponderante la soccombenza della parte attualmente ricorrente (che ha visto accogliere solo residualmente l’impugnazione in questa sede e in ragione del factum superveniens; esito che, per altro verso, elide comunque i presupposti per una condanna ai sensi dell’art. 96 c.p.c., commi 1 e 3), ciò comportando che la stessa parte deve sopportare integralmente le spese dell’intero giudizio

    La Corte ha escluso la condanna per responsabilità aggravata, pur ponendo le spese di tutti i gradi a carico della parte prevalentemente soccombente.

Massime di principio

  • L'art. 12, par. 2, della direttiva 2004/80/CE impone a ciascuno Stato membro di predisporre un sistema di indennizzo per tutte le vittime di reati intenzionali violenti commessi sul proprio territorio, senza limitare la tutela alle sole situazioni transfrontaliere.
  • La responsabilità dello Stato per omessa o tardiva trasposizione di una direttiva che attribuisce diritti ai singoli si inquadra, nell'ordinamento interno, nella responsabilità contrattuale da inadempimento di un'obbligazione ex lege; il danno comprende le conseguenze pregiudizievoli causalmente riconducibili all'inadempimento e può includere il pregiudizio ulteriore derivato dal ritardo nel conseguimento dei benefici garantiti dalla direttiva.
  • Il presupposto di accesso al sistema indennitario non va inteso come impossibilità assoluta di ottenere il risarcimento dall'autore del reato: rilevano le difficoltà oggettive che ostacolano il conseguimento del ristoro, anche quando l'azione civile contro il responsabile risulti concretamente inutile.
  • L'indennizzo previsto dalla direttiva e il risarcimento civile integrale del danno da reato hanno presupposti e titoli distinti. L'indennizzo può essere forfettario e non deve necessariamente coprire integralmente il danno, ma deve essere equo e adeguato, non simbolico o manifestamente insufficiente rispetto alla gravità delle conseguenze del reato.
  • Il risarcimento dovuto per la tardiva trasposizione della direttiva va determinato considerando l'indennizzo che la vittima avrebbe dovuto ricevere e l'eventuale maggior danno; se, nel corso della lite, la vittima percepisce dal medesimo soggetto obbligato un indennizzo avente funzione compensativa omologa, l'importo percepito va detratto dal risarcimento per evitare una duplicazione del ristoro.
  • La compensatio lucri cum damno è criterio di determinazione dell'entità effettiva del danno risarcibile e può essere rilevata d'ufficio; il giudice può tener conto in cassazione del fatto sopravvenuto, pacifico e documentato, quando esso incida direttamente sulla situazione giuridica controversa ed equivalga, per tale effetto, allo ius superveniens.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiCompensatio lucri cum damnoNesso di causalitàOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.