Cassazione Penale, Ordinanza n. 11301/2025 del 20/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile con procedura semplificata e non partecipata, ritenendo che le doglianze dedotte non rientrassero nei limiti di impugnabilità della sentenza resa a norma dell'art. 599-bis c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza della Corte di appello pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., lamentando vizi motivazionali sul giudizio di responsabilità e la mancata verifica della possibile sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. La Corte osserva che, nel concordato in appello, il ricorso è ammissibile solo se investe la formazione della volontà di aderire al concordato, il consenso del pubblico ministero o la difformità tra quanto concordato e la decisione del giudice; sono invece inammissibili censure sul merito della responsabilità o sulla verifica ex art. 129 c.p.p.
Norme richiamate
Nel concordato in appello il ricorso per cassazione è ammesso solo per vizi relativi alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero e alla difformità tra richiesta e decisione del giudice.
Consente la declaratoria di inammissibilità con procedura semplificata e non partecipata nei casi previsti.
La mancata verifica delle cause di non punibilità non è deducibile con ricorso avverso la sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p., secondo il principio richiamato dalla Corte.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La sentenza pronunciata all'esito del concordato in appello è impugnabile in cassazione solo per questioni attinenti alla validità del consenso dell'imputato, al consenso del pubblico ministero e alla corrispondenza tra accordo e decisione del giudice.
- Sono inammissibili le censure che investono il merito del giudizio di responsabilità o il difetto di motivazione sulla colpevolezza quando la decisione è resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p.
- Nel rito del concordato in appello, la verifica delle cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. non può essere dedotta come autonoma doglianza nei limiti indicati dalla giurisprudenza richiamata.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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