Ordinanza n. 1738/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione di Latina, sezione seconda, n. 75 del 12 marzo 2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sezione di Latina, Sez. II, n. 75/2026, che aveva disposto una verificazione tecnica e differito la tutela alla definizione ravvicinata del merito
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietarie)
Prevale il privato
La controversia
Le proprietarie hanno appellato l'ordinanza cautelare del TAR, lamentando che la prosecuzione del cantiere, allora in piena attività, avrebbe aggravato e consolidato il pregiudizio, rendendo sempre più difficile o impossibile il ripristino della situazione quo ante. Il TAR aveva ritenuto sufficientemente tutelabili le esigenze cautelari mediante la definizione del giudizio nel merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., fissando l'udienza pubblica al 3 dicembre 2026, e aveva disposto una verificazione tecnica.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello cautelare e riformato l'ordinanza del TAR, accogliendo l'istanza cautelare proposta in primo grado. Il Collegio ha ritenuto sussistente il pregiudizio grave e irreparabile prospettato dalle appellanti, collegato alla prosecuzione dei lavori e al rischio di aggravamento e consolidamento della situazione lesiva. Anche in considerazione degli incombenti istruttori disposti in primo grado, il giudice ha ritenuto necessario mantenere integra la situazione di fatto fino all'udienza pubblica, giudicata non lontana nel tempo. Le spese del doppio grado della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
La disposizione è richiamata quale base normativa dell'appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.
le esigenze cautelari “delle ricorrenti siano adeguatamente tutelabili, ai sensi dell’art.55, comma 10 del c.p.a., mediante la definizione del giudizio nel merito in tempi adeguatamente prossimi”
Il Consiglio di Stato ha ritenuto insufficiente, nel caso concreto, la tutela cautelare differita alla definizione ravvicinata del merito, poiché il pregiudizio grave e irreparabile richiedeva il mantenimento della situazione di fatto integra fino all'udienza pubblica.
Massime di principio
- La fissazione ravvicinata dell'udienza di merito, pur potendo in astratto soddisfare le esigenze cautelari ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., non è sufficiente quando la prosecuzione dell'attività contestata rischia di aggravare o consolidare il pregiudizio rendendo difficoltoso o impossibile il ripristino della situazione quo ante.
- Sussiste il periculum in mora quando la prosecuzione di lavori in corso può determinare un pregiudizio grave e irreparabile, anche in ragione della progressiva trasformazione della situazione materiale controversa.
- La necessità di svolgere in primo grado incombenti istruttori non esclude la concessione della tutela cautelare; al contrario, può rendere necessario preservare la situazione di fatto fino alla definizione del merito.
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