Cassazione Penale, Sentenza n. 14505/2025 del 14/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione fondata su un unico motivo: violazione degli artt. 179, 185, 420-bis e 420-ter c.p.p. e art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c). La difesa deduce la nullità delle sentenze di merito perché, al momento della deliberazione della sentenza di primo grado (udienza 15/06/2023), l'imputato si trovava in stato di detenzione per altra causa e non era stato tradotto in udienza; sostiene che la precedente rinuncia a comparire resa il 14/07/2021 non poteva estendersi automaticamente all'udienza in cui fu deliberata la sentenza. A supporto è stata prodotta una certificazione del DAP (31/10/2023) attestante la detenzione dal 25/06/2022 all'8/08/2023.
La decisione
Rigetto del ricorso. La Corte di Cassazione ha ritenuto insussistente la nullità denunciata perché: dall'esame del fascicolo emerge che l'imputato era stato scarcerato l'11/03/2022 ed aveva eletto domicilio presso il difensore, e la sopravvenuta detenzione (nuovo arresto del 25/06/2022) non risultava nota al Tribunale al momento della deliberazione del 15/06/2023; la certificazione DAP prodotta è successiva alla deliberazione e al deposito della sentenza. La Corte ha inoltre osservato che, pur sussistendo un orientamento giurisprudenziale secondo cui la rinuncia a comparire del detenuto può estendersi alle udienze successive fino a revoca, tale questione risulta comunque non decisiva nella fattispecie. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma che indica il reato per cui l'imputato è stato giudicato (contestazione di merito). Viene riportata solo come riferimento al capo d'accusa.
non convertibile ai sensi dell'art. 611, comma 1-bis c.p.p.
Richiamata per il regime di trattazione del ricorso in Cassazione; la decisione è stata trattata secondo le disposizioni procedurali previste per il rito indicato.
art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c)
Fondamento normativo dell'impugnazione per cassazione relativo alla violazione di norme di diritto e di disciplina del procedimento; il motivo era formulato come vizio di motivazione/violazione di norme processuali.
Norme richiamate in relazione alla disciplina della comparizione del detenuto e della sua eventuale rinuncia a comparire; utilizzate dalla difesa per sostenere l'obbligo di traduzione del detenuto in udienza e gli effetti della rinuncia alla presenza.
artt. 420-bis e 420-ter c.p.p.
Norme richiamate in relazione alle nullità e ai vizi processuali; la difesa le invoca per ottenere la declaratoria di nullità degli atti conseguenti alla mancata traduzione.
Norma applicata dalla Corte per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La mancata traduzione in udienza di un imputato detenuto integra un vizio (e può determinare nullità) soltanto se il giudice era, o avrebbe dovuto essere, a conoscenza dello stato di detenzione al momento dell'udienza: è necessario che lo stato detentivo sia documentato o comunicato al giudice.
- La produzione tardiva di certificazione (es. documento DAP successivo alla deliberazione) non prova che il giudice fosse a conoscenza della detenzione al momento della decisione e quindi non legittima automaticamente la declaratoria di nullità.
- La rinuncia del detenuto a comparire tende, secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, a produrre effetti anche per le udienze successive fino a revoca espressa; tuttavia la rilevanza di tale principio dipende dalle circostanze specifiche e dalla conoscenza effettiva dello stato detentivo da parte del giudice.
- Spetta alla difesa l'onere pratico di segnalare tempestivamente al giudice o di produrre documentazione attestante una sopravvenuta detenzione se si vuole che il processo sia rinviato e sia disposta la traduzione; l'assenza di tale comunicazione può rendere legittima la celebrazione del dibattimento e la deliberazione della sentenza.
- Se si contesta la nullità per mancata traduzione è necessario allegare e provare che il tribunale fosse effettivamente a conoscenza, o che fossero stati posti in essere atti dai quali la conoscenza si poteva desumere, dello stato detentivo al momento della deliberazione.
- In caso di dubbio sulla estensione temporale della rinuncia a comparire (singola udienza vs. efficacia per tutte le udienze), è preferibile chiedere formalmente la declaratoria di volontà dell'imputato in udienza o documentare la revoca/assenza dell'atto, onde evitare contestazioni successive.
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