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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14505/2025 del 14/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione fondata su un unico motivo: violazione degli artt. 179, 185, 420-bis e 420-ter c.p.p. e art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c). La difesa deduce la nullità delle sentenze di merito perché, al momento della deliberazione della sentenza di primo grado (udienza 15/06/2023), l'imputato si trovava in stato di detenzione per altra causa e non era stato tradotto in udienza; sostiene che la precedente rinuncia a comparire resa il 14/07/2021 non poteva estendersi automaticamente all'udienza in cui fu deliberata la sentenza. A supporto è stata prodotta una certificazione del DAP (31/10/2023) attestante la detenzione dal 25/06/2022 all'8/08/2023.

La decisione

Rigetto del ricorso. La Corte di Cassazione ha ritenuto insussistente la nullità denunciata perché: dall'esame del fascicolo emerge che l'imputato era stato scarcerato l'11/03/2022 ed aveva eletto domicilio presso il difensore, e la sopravvenuta detenzione (nuovo arresto del 25/06/2022) non risultava nota al Tribunale al momento della deliberazione del 15/06/2023; la certificazione DAP prodotta è successiva alla deliberazione e al deposito della sentenza. La Corte ha inoltre osservato che, pur sussistendo un orientamento giurisprudenziale secondo cui la rinuncia a comparire del detenuto può estendersi alle udienze successive fino a revoca, tale questione risulta comunque non decisiva nella fattispecie. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 635 cod. pen.

    Norma che indica il reato per cui l'imputato è stato giudicato (contestazione di merito). Viene riportata solo come riferimento al capo d'accusa.

  • art. 611 c.p.p.

    non convertibile ai sensi dell'art. 611, comma 1-bis c.p.p.

    Richiamata per il regime di trattazione del ricorso in Cassazione; la decisione è stata trattata secondo le disposizioni procedurali previste per il rito indicato.

  • art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c)

    Fondamento normativo dell'impugnazione per cassazione relativo alla violazione di norme di diritto e di disciplina del procedimento; il motivo era formulato come vizio di motivazione/violazione di norme processuali.

  • artt. 179 e 185 c.p.p.

    Norme richiamate in relazione alla disciplina della comparizione del detenuto e della sua eventuale rinuncia a comparire; utilizzate dalla difesa per sostenere l'obbligo di traduzione del detenuto in udienza e gli effetti della rinuncia alla presenza.

  • artt. 420-bis e 420-ter c.p.p.

    Norme richiamate in relazione alle nullità e ai vizi processuali; la difesa le invoca per ottenere la declaratoria di nullità degli atti conseguenti alla mancata traduzione.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata dalla Corte per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La mancata traduzione in udienza di un imputato detenuto integra un vizio (e può determinare nullità) soltanto se il giudice era, o avrebbe dovuto essere, a conoscenza dello stato di detenzione al momento dell'udienza: è necessario che lo stato detentivo sia documentato o comunicato al giudice.
  • La produzione tardiva di certificazione (es. documento DAP successivo alla deliberazione) non prova che il giudice fosse a conoscenza della detenzione al momento della decisione e quindi non legittima automaticamente la declaratoria di nullità.
  • La rinuncia del detenuto a comparire tende, secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, a produrre effetti anche per le udienze successive fino a revoca espressa; tuttavia la rilevanza di tale principio dipende dalle circostanze specifiche e dalla conoscenza effettiva dello stato detentivo da parte del giudice.
  • Spetta alla difesa l'onere pratico di segnalare tempestivamente al giudice o di produrre documentazione attestante una sopravvenuta detenzione se si vuole che il processo sia rinviato e sia disposta la traduzione; l'assenza di tale comunicazione può rendere legittima la celebrazione del dibattimento e la deliberazione della sentenza.
  • Se si contesta la nullità per mancata traduzione è necessario allegare e provare che il tribunale fosse effettivamente a conoscenza, o che fossero stati posti in essere atti dai quali la conoscenza si poteva desumere, dello stato detentivo al momento della deliberazione.
  • In caso di dubbio sulla estensione temporale della rinuncia a comparire (singola udienza vs. efficacia per tutte le udienze), è preferibile chiedere formalmente la declaratoria di volontà dell'imputato in udienza o documentare la revoca/assenza dell'atto, onde evitare contestazioni successive.

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