Cassazione Civile, Ordinanza n. 13178/2023 del 15/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di rettifica doganale e da un atto di irrogazione di sanzioni emessi a seguito di indagini OLAF e informazioni di cooperazione amministrativa, perché alcune biciclette importate erano state dichiarate di origine Taiwan ma risultate invece di origine cinese. In primo grado il ricorso della società era stato accolto solo in parte; in appello la CTR Campania aveva confermato l’annullamento delle sanzioni ritenendo che la società non potesse conoscere l’effettiva origine della merce, poiché il contratto era stato stipulato con un soggetto taiwanese che si dichiarava produttore, il pagamento era avvenuto a Taiwan e al controllo doganale all’arrivo non erano emerse anomalie. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) nullità della sentenza per omessa o apparente motivazione, sostenendo che la CTR avesse illogicamente ritenuto sufficiente la regolarità documentale per escludere dolo o colpa; 2) violazione dell’art. 5 del d.lgs. n. 472/1997, perché la CTR avrebbe escluso le sanzioni pur in difetto di prova, da parte della contribuente, dell’assenza di colpa e della buona fede, che non poteva presumersi. L’intimata non ha svolto difese.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, escludendo la nullità per motivazione apparente, poiché la sentenza d’appello conteneva comunque una ragione decidendi comprensibile, sia pure sintetica. Ha invece accolto il secondo motivo: ha ribadito che in materia di sanzioni doganali l’elemento soggettivo non richiede la prova del dolo o della colpa specifica da parte dell’Amministrazione, essendo sufficiente la coscienza e volontà della condotta tipica; una volta provata la violazione, grava sul trasgressore l’onere di dimostrare l’assenza di colpevolezza, cioè l’ignoranza incolpevole non superabile con l’ordinaria diligenza. La CTR, valorizzando soltanto la regolarità dei documenti e dei pagamenti, ha quindi applicato in modo errato tali principi. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Il motivo di legittimità per nullità della sentenza è stato escluso perché la decisione di merito, pur sintetica, non era priva del minimo costituzionale di motivazione.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro invocato per denunciare la violazione di legge in tema di sanzioni amministrative tributarie e dell’elemento soggettivo dell’illecito.
Per le sanzioni amministrative tributarie è sufficiente la coscienza e volontà della condotta; non occorre che l’Amministrazione provi specificamente dolo o colpa, mentre il contribuente deve provare di aver agito senza colpevolezza, cioè con ignoranza incolpevole.
art. 303 DPR n. 43/1973 (TULD)
La sanzione si applica alle difformità o falsità della dichiarazione doganale anche quanto all’origine delle merci, quale elemento essenziale della dichiarazione.
art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione della sentenza deve superare il minimo costituzionale, altrimenti è apparente e la decisione è nulla.
art. 98, comma 1, lett. b) Reg. CEE 2454/93
È richiamato per la rilevanza delle false attestazioni di origine utilizzate dall’importatore ai fini daziari.
L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 3
La decisione richiama la presunzione di colpa per l’atto vietato e il correlato onere del trasgressore di provare l’assenza di colpevolezza.
L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 5
È richiamato come base del principio secondo cui, nelle sanzioni amministrative, la responsabilità richiede coscienza e volontà della condotta, ma non la prova del dolo o della colpa da parte dell’autorità.
Massime di principio
- In tema di sanzioni amministrative tributarie, una volta accertata la violazione tipica, l’Amministrazione non deve provare il dolo o la colpa del contribuente; grava invece sul trasgressore l’onere di dimostrare di avere agito senza colpevolezza, per ignoranza incolpevole non superabile con l’ordinaria diligenza.
- Nelle controversie doganali l’origine della merce è un elemento essenziale della dichiarazione; la falsità o difformità dell’indicazione di origine può integrare la fattispecie sanzionatoria anche se la discrepanza emerge solo a posteriori.
- La buona fede dell’importatore non è presunta in modo automatico ai fini dell’esclusione delle sanzioni doganali: deve essere provata allegando circostanze idonee a escludere la rimproverabilità della condotta.
- La motivazione è apparente solo quando non consente di ricostruire il ragionamento decisorio; una motivazione sintetica ma intellegibile non determina nullità della sentenza.
- La regolarità formale dei documenti commerciali e dei pagamenti non basta, da sola, a escludere la responsabilità sanzionatoria se la violazione doganale risulta comunque provata e il contribuente non dimostra l’assenza di colpa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 15 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 13138/2023 del 15/05/2023
- ordinanza_civile · 15 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 13139/2023 del 15/05/2023
- ordinanza_civile · 15 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 13140/2023 del 15/05/2023
- ordinanza_civile · 15 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 13141/2023 del 15/05/2023
- ordinanza_civile · 15 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 13142/2023 del 15/05/2023
- ordinanza_civile · 15 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 13143/2023 del 15/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →