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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17229/2026 del 13/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente deduceva che il Tribunale di sorveglianza aveva concesso la detenzione domiciliare facendo riferimento esclusivamente alla sentenza del Tribunale di Teramo del 7.7.2021 (irrevocabile il 10.6.2022), mentre nel frattempo era divenuta irrevocabile la sentenza del 25.5.2023 (irrevocabile il 30.11.2023) che, riconoscendo il vincolo della continuazione con i fatti della sentenza del 7.7.2021, aveva portato a una rideterminazione della pena complessiva (con provvedimento del giudice dell'esecuzione del 31.5.2024 rideterminata in mesi tre di reclusione). Il ricorrente sosteneva che la misura alternativa era quindi stata concessa su un titolo non piu" esistente e che, non operando il cumulo delle pene, si violava il principio di unitarieta" dell"esecuzione; chiedeva l"annullamento dell"ordinanza e la riconsiderazione della misura tenendo conto del nuovo titolo esecutivo e del cumulo delle pene.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l"ordinanza del Tribunale di sorveglianza. La Corte ha richiamato il principio secondo il quale, quando esistono piu" pene da eseguire, il giudice deve operare il cumulo delle pene ai fini della verifica dei limiti di applicabilita" delle misure alternative, anche se non sia ancora intervenuto il provvedimento di unificazione da parte del PM. Ha inoltre richiamato l"art. 51-bis della legge n. 354/1975 in tema di sopravvenienza di nuovi titoli esecutivi. Nel caso concreto il Tribunale aveva errato nel considerare solo la sentenza iniziale e nell"omettere la verifica dell"estendibilita" della misura al titolo sopravvenuto che aveva rideterminato la pena. Pertanto la Corte ha annullato l"ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di sorveglianza di L"Aquila per un nuovo esame in conformita" dei principi enunciati.

Norme richiamate

  • art. 47 Ordinamento Penitenziario

    il limite massimo di pena per l'ammissibilita" delle misure alternative va verificato tenendo conto del cumulo di tutte le pene eseguibili

  • art. 47-ter Ordinamento Penitenziario

    norma richiamata in ordine alla possibilita" di detenzione domiciliare con permessi di uscita; il giudice aveva disposto la misura sulla base di un titolo esecutivo ora superato

  • art. 51-bis legge n. 354/1975

    Sopravvenienza di nuovi titoli di privazione della libertà

    prevede che, se durante l'attuazione della misura sopravviene un nuovo titolo esecutivo, il magistrato di sorveglianza debba provvisoriamente decidere sulla prosecuzione o sospensione della misura tenendo conto del cumulo delle pene

  • art. 656 C.P.P.

    termine di trenta giorni dalla notifica del relativo provvedimento

    richiamato in giurisprudenza per precisare che il termine di 30 giorni e" il termine ultimo per chiedere la misura alternativa in relazione alla sospensione dell'esecuzione, senza precludere la presentazione ab initio di istanze relative a titoli diversi

Massime di principio

  • Quando esistono piu" titoli esecutivi il giudice chiamato a valutare l'ammissibilita" di una misura alternativa deve operare il cumulo delle pene anche se non e" ancora stato disposto l'unificazione formale da parte del PM.
  • Se durante il procedimento o l'esecuzione sopravviene un nuovo titolo esecutivo (o una sentenza che ridetermina la pena per continuazione), il magistrato di sorveglianza deve tenerne conto e valutare la misura alternativa sulla base della pena complessiva risultante dal cumulo.
  • La domanda di misura alternativa puo" essere proposta "ab initio" anche se vi sono altre procedure o istanze (es. sospensione dell'esecuzione); tuttavia il giudice deve verificare la presenza di tutti i titoli esecutivi pertinenti per applicare correttamente i limiti di legge.
  • Concedere una misura alternativa basandosi su un titolo non piu" esistente (perche" sopravvenuto un nuovo provvedimento che modifica la pena) espone il provvedimento a annullamento e rinvio per nuovo esame.
  • Parte difensiva e ufficio esecuzioni/PM dovrebbero comunicare tempestivamente al giudice ogni nuovo titolo o provvedimento di unificazione per evitare errori di calcolo della pena e violazioni del principio di unitarieta" dell"esecuzione.

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